Le nuove disposizioni in materia di promozione dell'uso della bicicletta

AutoreMarco Massavelli
Pagine81-185
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Arch. giur. circ. ass. e resp. 3/2018
Dottrina
LE NUOVE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PROMOZIONE
DELL’USO DELLA BICICLETTA
di Marco Massavelli (*)
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Le nuove “ciclovie”. 3. Il Piano generale della
mobilità ciclistica. 4. La nuova rete ciclabile nazionale c.d.
“Bicitalia”. 5. Il piano regionale di mobilità ciclistica. 6. I
piani urbani di mobilità ciclistica. 7. Le novità previste dal
codice della strada per la mobilità ciclistica. 8. La pista cicla-
bile incontra l’attraversamento pedonale.
1. Premessa
Il legislatore è intervenuto in materia di sviluppo della
mobilità in bicicletta, e per la realizzazione di una rete
nazionale di percorribilità ciclistica.
Con la legge 11 gennaio 2018, n. 2 (pubblicata sulla
G.U. n. 25 del 31 gennaio 2018) si è provveduto a perse-
guire l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta come
mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per
le attività turistiche e ricreative, al f‌ine di migliorare l’ef-
f‌icienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urba-
na, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre
gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e
al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni cultu-
rali, accrescere e sviluppare l’attività turistica.
Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti
pubblici interessati, nell’ambito delle rispettive com-
petenze, sono così, chiamati a rendere lo sviluppo della
mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete
una componente fondamentale delle politiche della mobi-
lità in tutto il territorio nazionale cosi da pervenire a un
sistema generale e integrato della mobilità, sostenibile dal
punto di vista economico, sociale e ambientale e accessi-
bile a tutti i cittadini.
La legge n. 2/2018 introduce una serie di nuove def‌ini-
zioni, che, pur restando al di fuori del codice della stra-
da (con particolare riferimento alle def‌inizioni previste
dall’articolo 3), integrano e completano il quadro norma-
tivo di riferimento, per quanto concerne la disciplina della
mobilità ciclistica.
Si intende per:
a) «ciclovia»: un itinerario che consenta il transito
delle biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli
di protezione determinati da provvedimenti o da infra-
strutture che rendono la percorrenza ciclistica più agevole
e sicura;
b) «rete cicloviaria»: l’insieme di diverse ciclovie o di
segmenti di ciclovie raccordati tra loro, descritti, segnalati
e legittimamente percorribili dal ciclista senza soluzione
di continuità;
c) «via verde ciclabile» o «greenway»: pista o strada
ciclabile in sede propria sulla quale non è consentito il
traff‌ico motorizzato;
d) «sentiero ciclabile o percorso natura»: itinerario in
parchi e zone protette, sulle sponde di f‌iumi o in ambiti
rurali, anche senza particolari caratteristiche costruttive,
dove è ammessa la circolazione delle biciclette;
e) «strada senza traff‌ico»: strada con traff‌ico motoriz-
zato inferiore alla media di cinquanta veicoli al giorno cal-
colata su base annua;
f) «strada a basso traff‌ico»: strada con traff‌ico motoriz-
zato inferiore alla media di cinquecento veicoli al giorno
calcolata su base annua senza punte superiori a cinquanta
veicoli all’ora;
g) «strada 30»: strada urbana o extraurbana sottoposta
al limite di velocità di 30 chilometri orari o a un limite
inferiore, segnalata con le modalità stabilite dall’artico-
lo 135, comma 14, del regolamento di cui al decreto del
considerata «strada 30» anche la strada extraurbana con
sezione della carreggiata non inferiore a tre metri riser-
vata ai veicoli non a motore, eccetto quelli autorizzati, e
sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari.
2. Le nuove “ciclovie”
Con riferimento ai parametri di traff‌ico e sicurezza
sono qualif‌icati come ciclovie gli itinerari che compren-
dono una o più delle seguenti categorie:
a) le piste o corsie ciclabili, come def‌inite dall’articolo
3, comma 1, numero 39), codice della strada, e dall’arti-
colo 140, comma 7, regolamento di esecuzione c.d.s., che
recitano rispettivamente:
«Art. 3. (Def‌inizioni stradali e di traff‌ico). 1. Ai f‌ini
delle presenti norme le denominazioni stradali e di traf-
f‌ico hanno i seguenti signif‌icati: 39) PISTA CICLABILE:
parte longitudinale della strada, opportunamente delimi-
tata, riservata alla circolazione dei velocipedi.

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