LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2 - Disposizioni per lo sviluppo della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilita' ciclistica

Coming into Force15 Febbraio 2018
Enactment Date11 Gennaio 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2018/01/31/18G00013/ORIGINAL
Published date31 Gennaio 2018
Official Gazette PublicationGU n.25 del 31-01-2018
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Oggetto e finalita'

  1. La presente legge persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attivita' turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilita' della mobilita' urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilita' in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l'attivita' turistica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di cui all'articolo 34-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con il piano straordinario della mobilita' turistica, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e secondo quanto previsto dalla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di ferrovie turistiche.

  2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e in conformita' con la disciplina generale dei trasporti e del governo del territorio, perseguono l'obiettivo di cui al comma 1, in modo da rendere lo sviluppo della mobilita' ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale delle politiche della mobilita' in tutto il territorio nazionale e da pervenire a un sistema generale e integrato della mobilita', sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale e accessibile a tutti i cittadini.

  3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini della presente legge si intende per:

    1. «ciclovia»: un itinerario che consenta il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti o da infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica piu' agevole e sicura;

    2. «rete cicloviaria»: l'insieme di diverse ciclovie o di segmenti di ciclovie raccordati tra loro, descritti, segnalati e legittimamente percorribili dal ciclista senza soluzione di continuita';

    3. «via verde ciclabile» o «greenway»: pista o strada ciclabile in sede propria sulla quale non e' consentito il traffico motorizzato;

    4. «sentiero ciclabile o percorso natura»: itinerario in parchi e zone protette, sulle sponde di fiumi o in ambiti rurali, anche senza particolari caratteristiche costruttive, dove e' ammessa la circolazione delle biciclette;

    5. «strada senza traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquanta veicoli al giorno calcolata su base annua;

    6. «strada a basso traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquecento veicoli al giorno calcolata su base annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora;

    7. «strada 30»: strada urbana o extraurbana sottoposta al limite di velocita' di 30 chilometri orari o a un limite inferiore, segnalata con le modalita' stabilite dall'articolo 135, comma 14, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; e' considerata «strada 30» anche la strada extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri riservata ai veicoli non a motore, eccetto quelli autorizzati, e sottoposta al limite di velocita' di 30 chilometri orari.

  2. Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza sono qualificati come ciclovie gli itinerari che comprendono una o piu' delle seguenti categorie:

    1. le piste o corsie ciclabili, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 39), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 140, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

    2. gli itinerari ciclopedonali, come definiti dall'articolo 2, comma 3, lettera F-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

    3. le vie verdi ciclabili;

    4. i sentieri ciclabili o i percorsi natura;

    5. le strade senza traffico e a basso traffico;

    6. le strade 30;

    7. le aree pedonali, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

    8. le zone a traffico limitato, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 54), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

    9. le zone residenziali, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 58), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art 3.

Piano generale della mobilita' ciclistica

  1. In vista degli obiettivi e delle finalita' di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' approvato il Piano generale della mobilita' ciclistica. Il Piano di cui al precedente periodo costituisce parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica ed e' adottato in coerenza:

    1. con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

    2. con i programmi per la mobilita' sostenibile finanziati a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.

  2. Il Piano generale della mobilita' ciclistica e' articolato con riferimento a due specifici settori di intervento, relativi, rispettivamente, allo sviluppo della mobilita' ciclistica in ambito urbano e metropolitano e allo sviluppo della mobilita' ciclistica su percorsi definiti a livello regionale, nazionale ed europeo.

  3. Il Piano generale della mobilita' ciclistica si riferisce a un periodo di tre anni e reca:

    1. la definizione, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilita' ciclistica, da perseguire in relazione ai due distinti settori di intervento di cui al comma 2, avendo riguardo alla domanda complessiva di mobilita';

    2. l'individuazione delle ciclovie di interesse nazionale che costituiscono la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui all'articolo 4 e gli indirizzi per la definizione e l'attuazione dei progetti di competenza regionale finalizzati alla realizzazione della Rete stessa;

    3. l'indicazione, in ordine di priorita', con relativa motivazione, degli interventi da realizzare per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), nei limiti delle risorse di cui alla lettera e);

    4. l'individuazione degli interventi prioritari per assicurare le connessioni della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui all'articolo 4 con le altre modalita' di trasporto;

    5. la definizione del quadro, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, delle risorse finanziarie pubbliche e private di cui all'articolo 10, da ripartire per il finanziamento degli interventi previsti nel medesimo Piano generale, nonche' di quelli indicati nei piani della mobilita' ciclistica delle regioni, dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 6;

    6. gli indirizzi volti ad assicurare un efficace coordinamento dell'azione amministrativa delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni concernente la mobilita' ciclistica e le relative infrastrutture, nonche' a promuovere la partecipazione degli utenti alla programmazione, realizzazione e...

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