LEGGE 19 novembre 1987, n. 476 - Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche

Coming into Force09 Dicembre 1987
Published date24 Novembre 1987
Enactment Date19 Novembre 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/11/24/087U0476/CONSOLIDATED/20180910
Official Gazette PublicationGU n.275 del 24-11-1987
TITOLO I ENTI E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Finalita'

  1. Al fine di incoraggiare e sostenere attivita' di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonche' per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:

    1. alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge;

    2. agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma 2.

  2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignita' e di opportunita' e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di eta', di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalita' sociale.

  3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale.

Art 1.

Finalita'

  1. Al fine di incoraggiare e sostenere attivita' di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonche' per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:

    1. alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge;

    2. LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105.

  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105.

  3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale.

Art 2.

Requisiti dei beneficiari

  1. Per avere titolo alla concessione del contributo gli enti e le associazioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 devono avere le seguenti caratteristiche:

    1. svolgere attivita' a livello nazionale ed avere sedi presenti ed operanti da oltre tre anni in almeno dieci regioni;

    2. operare con la piu' ampia partecipazione degli associati, agire secondo criteri democratici per quanto riguarda l'ordinamento interno e garantire la presenza delle minoranze.

  2. Al contributo possono essere ammessi anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, a condizione che l'attivita' da essi svolta sia riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di evidente funzione sociale e che essi dimostrino di svolgere attivita' continuativa sull'intero territorio nazionale, o comunque in almeno dieci regioni, e da non meno di tre anni.

Art 2.

Requisiti dei beneficiari

  1. Per avere titolo alla concessione del contributo gli enti e le associazioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 devono avere le seguenti caratteristiche:

    1. svolgere attivita' a livello nazionale ed avere sedi presenti ed operanti da oltre tre anni in almeno dieci regioni;

    2. operare con la piu' ampia partecipazione degli associati, agire secondo criteri democratici per quanto riguarda l'ordinamento interno e garantire la presenza delle minoranze.

  2. Al contributo possono essere ammessi anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, a condizione che l'attivita' da essi svolta sia riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di evidente funzione sociale .... 1

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105

Art 3.

Presentazione delle domande e relativa documentazione

  1. Per l'anno 1986, le domande di contributo da parte degli enti e delle associazioni di cui al precedente articolo 2 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per l'anno successivo, le domande devono essere presentate entro il 31 marzo, unitamente ad un programma che specifichi le attivita' di cui all'articolo 1, da attuarsi a livello nazionale, e i relativi impegni finanziari.

  2. Entro i medesimi termini devono inoltre essere presentate:

  1. copia dello statuto...

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