DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2018, n. 105 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.»

Coming into Force11 Settembre 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2018/09/10/18G00131/ORIGINAL
Published date10 Settembre 2018
Enactment Date03 Agosto 2018
Official Gazette PublicationGU n.210 del 10-09-2018
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, e in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera b), che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi per il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, individuando le relative procedure;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Visto l'articolo 1, comma 7, della sopra citata legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge medesima, attraverso la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2018;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 luglio 2018;

Vista la mancata intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2018;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto

  1. Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art 2.

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole «mediante lo svolgimento» sono aggiunte le seguenti: «, in via esclusiva o principale,».

Art 3.

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017

  1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole «speciali e pericolosi» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;».

Art 4.

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017

  1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, la parola «finanziario» e' sostituita dalla seguente: «gestionale»;

  2. al comma 2, la parola «finanziario» e' soppressa;

  3. al comma 6, le parole: «dell'attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «delle attivita'»; dopo le parole «di cui all'articolo 6» sono aggiunte le seguenti: «a seconda dei casi, »; le parole «nella relazione al bilancio o» sono soppresse; dopo le parole «nella relazione di missione» sono aggiunte le seguenti: «o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.».

Art 5.

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 5, e' aggiunto in fine il seguente periodo:

    Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attivita' di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.

    ;

  2. dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:

    6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attivita' di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilita' di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

    .

Art 6.

Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017

  1. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, dopo le parole «registro unico nazionale del Terzo settore» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi del presente articolo.»;

  2. dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore gia' in possesso della personalita' giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e' sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalita' giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonche' dell'eventuale successiva cancellazione, e' data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.

.

Art 7.

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 117 del 2017

  1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo la parola «direttori» e' aggiunta la seguente: «generali».

Art 8.

Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 117 del 2017

  1. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 6, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Esso puo' esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.»;

  2. al comma 7, le parole «dai sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «dall'organo di controllo.».

Art 9.

Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017

  1. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, le parole «delle prestazioni dei volontari associati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attivita' di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati»;

  2. dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato e' cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

.

Art 10.

Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo n. 117 del 2017

  1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole «dalle organizzazioni di volontariato associate» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti associati.».

Art 11.

Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n...

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