DECRETO 22 febbraio 2012 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico della citta'' di Marostica. (12A02375)

IL DIRETTORE REGIONALE

per i beni culturali e paesaggistici del Veneto

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, con il quale e' stato emanato il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 17, comma 3, lettera o-bis) del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, che attribuisce al direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici la funzione di adottare, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici di cui all'art. 138, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell'art. 141 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2009, con il quale e' stato conferito all'arch. Ugo Soragni l'incarico di livello dirigenziale generale di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;

Visto il decreto del Ministro della Pubblica istruzione 15 giugno 1915, con il quale, ai sensi dell'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, si statuisce, «considerata la necessita' di assicurare la prospettiva delle Mura e del Castello di Marostica da nuove costruzioni vicine, che potrebbero offenderla», il divieto di «ogni nuova costruzione, ampliamento o soprelevazione dei fabbricati attualmente esistenti», identificati dalle particelle immobiliari enumerate nel medesimo provvedimento, tutte ricadenti nel Comune di Marostica;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 febbraio 1959, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si dichiara il notevole interesse pubblico della zona soprastante il centro storico di Marostica, «perche' con le sue antiche mura civiche ed il suo verde pendio oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, costituisce un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale»;

Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 21 giugno 1975, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si dichiara il notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Marostica «costituenti un quadro panoramico di interesse unico», in quanto «la visione di tale quadro puo' essere goduta da numerosi punti di vista accessibili al pubblico. Si puo' cosi' ammirare lo spettacolo delle colline adagiate ai piedi delle Prealpi venete, noto al mondo degli amatori e dei cultori attraverso le pitture di Jacopo e Francesco Bassano»;

Vista la nota prot. 614554 del 23 novembre 2010, con la quale la Regione del Veneto ha chiesto al Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto di valutare l'opportunita' di avviare il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone e degli immobili oggetto del succitato provvedimento 15 giugno 1915, ai sensi degli articoli 139, 140 e 141 del decreto legislativo n. 42/2004;

Considerata la necessita' di dichiarare, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 42/2004, il notevole interesse pubblico del centro storico di Marostica, per i motivi indicati nella proposta formulata dal Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza in data 22 agosto 2011 e dallo stesso inoltrata al Comune di Marostica con nota prot. 22999 del 23 agosto 2011, dettando altresi' la specifica disciplina intesa ad assicurare, ai sensi dell'art. 140, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato;

Considerata la necessita' di provvedere, ai sensi dell'art. 141-bis del decreto legislativo n. 42/2004, alla integrazione, con la specifica disciplina di cui al citato art. 140, comma 2, del medesimo decreto legislativo, del contenuto del succitato provvedimento ministeriale 14 febbraio 1959, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e' stato dichiarato il notevole interesse pubblico della zona soprastante il centro storico di Marostica;

Vista la suindicata proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico della citta' di Marostica (Vicenza) e di integrazione del contenuto della succitata dichiarazione di notevole interesse pubblico 14 febbraio 1959, formulata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, 141 e 141-bis del decreto legislativo n. 42/2004, dal Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza in data 22 agosto 2011;

Considerato che, con nota prot. 24712 del 13 settembre 2011, il Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha dato notizia dell'avvenuta trasmissione della proposta di cui sopra al Comune di Marostica e della sua avvenuta pubblicazione all'albo pretorio in data 30 agosto 2011, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004;

Considerato che il Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha provveduto alla pubblicazione della notizia dell'avvenuta proposta e della relativa pubblicazione all'albo pretorio del comune interessato sui quotidiani «Il Giornale di Vicenza» del 6 settembre 2011, « Il Gazzettino» del 7 settembre 2011 e «La Repubblica» del 6 settembre 2011, come previsto dall'art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004;

Viste le memorie partecipative con le quali i seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 139, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono intervenuti nel procedimento avviato, rappresentando, con riferimento alla proposta succitata di dichiarazione di notevole interesse pubblico, quanto segue:

a) con nota 7 dicembre 2011, assunta al protocollo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza al n. 35135 del 22 dicembre 2012 e della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto al n. 23195 del 20 dicembre 2011, Bruno Moresco ha eccepito sulla disciplina di cui alla lettera a), comma 1, ritenendo che il divieto di demolizione risponda ad un'esigenza di conservazione immotivata, affermando altresi' che tale divieto, ai sensi del successivo comma 3, non sussisterebbe per edifici o costruzioni sottoposti alla tutela di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 42/2004, proponendone la riforma conformemente a quanto statuito dal predetto comma 3; sulla disciplina di cui alla lettera a), comma 2, affermando che il divieto di effettuare interventi diversi dalla manutenzione o dal restauro degli elementi costitutivi o accessori (quali porticati, scale esterne, logge, balconi o poggioli), con l'eccezione di quelli correlabili all'esigenza di un restauro filologicamente documentato, non risponda ai mutamenti intervenuti nelle destinazioni di edifici o costruzioni, con la necessita' di ammettere la realizzazione, a titolo esemplificativo, di gallerie commerciali, nuovi vani scala e gradonate per il superamento di dislivelli altimetrici, proponendone l'abrogazione e la sostituzione con rinvio alle norme del piano particolareggiato del centro storico; sulla disciplina di cui alla lettera a), comma 4, affermando che la ricostruzione, limitatamente alle strutture in elevazione che si siano mantenute anche solo parzialmente, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili sulla scorta della lettura stratigrafica dell'esistente o su base documentaria, inibisca la ricomposizione o la ricostruzione nei casi di perdita anche parziale di edifici o costruzioni, proponendone la riforma cosi' da consentire le predette ricomposizione o ricostruzione; sulla disciplina di cui alla lettera a), comma 6, affermando che il divieto di realizzare altane, abbaini, finestre o balconi sulle coperture si pone in contrasto con la normativa regionale, inibendo il recupero a fini abitativi dei sottotetti; sulla disciplina di cui alla lettera a), comma 7, affermando che il divieto di realizzazione di nuove aperture o di modifica di quelle esistenti, con l'eccezione di quelle rispondenti all'esigenza di un restauro filologicamente documentato, non risponda ai mutamenti intervenuti nelle destinazioni di edifici o costruzioni, proponendone la riforma in conformita' alle norme del piano particolareggiato del centro storico; sulla disciplina di cui alla lettera a), comma 8, affermando che consentire l'installazione di tende o velari solo laddove tali dispositivi non occultino elementi architettonici o decorativi di pregio e non comportino un'alterazione estetica delle facciate, precluda la protezione delle attivita' commerciali o residenziali, proponendo l'emanazione di norme regolamentari che tengano conto di situazioni specifiche; sulla disciplina di cui alla lettera c), affermando che il divieto di modifiche o alterazioni...

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