Note sul c.d. &Laquo;decreto Bianchi»

AutoreVincenzo Di Lembo
Pagine585-596

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Il Governo Prodi (Mercoledì 6 febbraio 2008 la XV legislatura si è ufficialmente conclusa, con una durata di 618 giorni), con l'obiettivo di ridurre il crescente tasso di incidentalità sulle strade, sia sviluppando un intervento preventivo, sia inasprendo la misura sanzionatoria per le condotte più pericolose per la sicurezza stradale, ha novellato il codice della strada con il decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 (pubblicato ed entrato in vigore, ai sensi dell'articolo 8, il giorno successivo alla sua approvazione, salvo alcune disposizioni bisognose di regolamentazione d'attuazione), convertito con modifiche, ad opera della legge 2 ottobre 2007, n. 160 (pubblicata ed entrata in vigore il giorno 4 ottobre 2007).

Il decreto legge (decreto Bianchi), meditato in seno alla Commissione VII Lavori pubblici, facendo propri i contenuti della proposta della legge presentata alla Camera dei deputati, C2480, depositata anche in Senato come disegno di legge, S1677, nella seduta della Camera dei Deputati n. 212 del 20 ottobre 2007, a seguito dell'approvazione di un pacchetto di emendamenti della maggioranza (rectius: di una minoranza della maggioranza di governo), ha richiesto una nuova approvazione al Senato.

Il Senato, dopo un chiarimento politico della maggioranza di governo, con la conferma del disegno di legge 1772-B, avvenuta il penultimo giorno di vita del decreto legge, il 2 ottobre 2007, ha fatto propri gli emendamenti approvati dalla Camera dei Deputati: 219 votanti; 144 favorevoli; 17 contrari; 58 astenuti.

Nel corso del procedimento di conversione, al fine di superare le incongruenze del decreto legge assunto dal governo, e per offrire un indirizzo interpretativo uniforme, sono state emanate dal Ministero dell'interno:

- la circolare n. 300/A/26352/101/3/3/9 del 3 agosto 2007;

- la circolare n. 300/A/26352/101/3/3/9 del 4 giugno 2007 (rettifica la precedente circolare nel paragrafo 5);

- la circolare n. 300/A/26352/101/3/3/9 del 20 agosto 2007;

- la circolare n. 300/A/26352/101/3/3/9 dell'8 ottobre 2007.

A queste circolari del Ministero dell'interno deve aggiungersi il decreto assunto dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno, del 15 agosto 2007 (Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), in G.U. 23 agosto 2007, n. 195.

La novella del codice della strada, comportando un generale inasprimento delle sanzioni, ed una riforma (anche sul piano giuridico, non priva di contraddizioni) delle fattispecie di illecito amministrativo/penale, ha interessato direttamente gli articoli: 116, 117; 142; 157; 170; 173; 186; 187; 230.

Nel prosieguo di questo contributo verranno analizzate le principali novità del decreto Bianchi, offrendo, per ogni articolo del c.s. riformato, un'analisi esauriente delle modifiche operate.

Le modifiche introdotte dalla legge 2 ottobre 2007 n. 160 (in vigore dal 4 ottobre 2007).

Art. 116 c.s. (Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori). 1.11 bis. (Omissis).

  1. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1 bis e 1 ter o il certificato di ahilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.485,00.

  2. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

    13 bis. I conducenti di cui ai commi 1 bis e 1 ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 1 bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 2.065,00.

  3. (Abrogato).

  4. Parimenti chiunuque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00.

  5. (Abrogato).

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  6. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13 bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per ogni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

  7. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

    Le nuove regole

    L'art. 1 del decreto legge, novellando il comma 13 dell'art. 16, dispone che la guida di motoveicoli o autoveicoli senza patente, con patente revocata, o non rinnovata per mancanza dei requisiti, costituisce (nuovamente) illecito penale, di competenza del tribunale monocratico.

    Viene fatto salvo il successivo comma 18 dell'art. 116 c.s., che prevede la sanzione amministrativa acdessoria del fermo amministrativo del veicolo, o della confisca (in caso di reiterazione delle violazioni), o della sospensione della patente di guida (quando non è possibile disporre il fermo o la confisca del veicolo).

    Le sanzioni accessorie (del fermo; della confisca; della sospensione della patente di guida) sono applicate dal tribunale monocratico.

    L'art. 214 c.s. (Fermo amministrativo del veicolo), che detta una procedura per il fermo amministrativo conseguente all'accertamento di un illecito amministrativo, evidentemente non è compatibile con la natura e la procedura di accertamento del reato previsto dalla nuova formulazione dell'art. 116, comma 13, c.s.

    Pertanto, procedendo con gli strumenti previsti dal codice di procedura penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno accertato il reato, possono disporre il sequestro preventivo del veicolo, ex art. 321 c.p.p.

    Il sequestro preventivo può essere applicato solo qualora vi sia l'effettiva necessità di impedire che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati.

    Non si deve procedere al sequestro quando può essere ragionevolmente esclusa la disponibilità del veicolo da parte del contravventore, e pertanto, non c'è pericolo che la condotta illecita sia ulteriormente protratta dopo l'accertamento del reato.

    Il sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p. non è necessario quando:

    a) il veicolo possa essere consegnato ad altra persona idonea a condurlo, presente a bordo dello stesso, ovvero prontamente reperibile, anche in relazione alle indicazioni fornite dal contravventore per rintracciarlo, e alle prioritarie attività operative degli organi accertatori;

    b) pur mancando una persona idonea, il trasgressore, a sue spese, e con un rapporto contrattuale direttamente gestito dallo stesso, sia in grado di far intervenire un veicolo di soccorso o un altro mezzo idoneo al recupero e al trasporto del veicolo presso la propria residenza, nel luogo di abituale stazionamento, ovvero in un altro luogo idoneo.

    Il sequestro preventivo del veicolo deve essere considerato una misura estrema da adottare ove ne ricorrano i presupposti, e nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 321 c.p.p.

    Continua a trovare applicazione l'art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa), comma 2 sexies, c.s.

    In forza di tale norma, l'operatore di polizia può disporre il sequestro amministrativo, finalizzato alla successiva confisca, del motociclo ovvero del ciclomotore, alla guida del quale il soggetto minorenne/maggiorenne commette un reato.

    Art. 117 c.s. (Limitazioni nella guida). 1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.

  8. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 Km/h per le autostrade e di 90 Km/h per le strade extraurbane principali.

    2 bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.

  9. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2 bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

  10. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121.

  11. Il titolare di patente di guida...

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