Brevi note in tema di offerta di sostanza stupefacente

AutoreEnzo Iannantuono
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La sentenza in commento si colloca appieno nel solco della giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio secondo cui l'offerta di sostanza stupefacente non richiede l'attuale ed immediata disponibilità della stessa da parte del soggetto agenteofferente né la sua messa a disposizione a favore dell'altro soggetto. Secondo tale giurisprudenza di legittimità, citata in sentenza, è sufficiente che, in base alle circostanze e modalità del fatto, essa si presenti realizzabile e non priva di serietà.

Pertanto, per la configurabilità del reato di offerta in vendita è sufficiente la semplice dichiarazione, da parte dell'offerente, di poter procacciare la droga.

Secondo siffatta ricostruzione interpretativa dell'ipotesi criminosa dell'offerta di stupefacenti, per la sua configurazione non è richiesta la effettiva consegna della merce 1.

Del resto, poiché il legislatore nel redigere la norma incriminatrice di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) ha previsto numerose condotte criminose, tra cui quella della ´cessioneª e della ´venditaª di droga punibili, secondo i principi generali, anche a titolo di tentativo, occorreva necessariamente delineare un'area di applicazione per l'ipotesi della condotta dell'offerta in vendita, allo scopo di evitare che tale fattispecie criminosa si sostanziasse in un'utile e vana duplicazione del tentativo di vendita o di cessione di stupefacente.

Orbene, alla luce della giurisprudenza di legittimità elaborata dal Supremo Collegio e citata nella sentenza in commento, si può asserire che mentre le ipotesi di tentata cessione e di tentata vendita, presupponendo, ai sensi dell'art. 56 c.p., l'idoneità e l'univocità degli atti posti in essere dal soggetto agente, richiedono che il reo abbia l'immediata disponibilità della droga, la previsione normativa dell'offerta in vendita incrimina la semplice dichiarazione di essere in grado di procurarsi lo stupefacente da mettere a disposizione dell'oblato, purché la dichiarazione si presenti, in base alle circostanze e modalità del fatto, fattibile, realizzabile, dotata di concretezza, seria, e non sia, invece, una semplice vanteria 2.

Dichiarazione che, secondo la Corte di cassazione, può essere anche generica e non particolarmente circostanziata, in quanto la specificazione della dichiarazione segue dopo una prima adesione del soggetto al quale l'offerta è stata diretta...

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