Note a margine della sentenza della Cassazione n. 4192/2008

AutoreAndrea Conz
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Nella pronuncia in commento la Corte, rilevando che per taluni dei reati contestati, quali illeciti tra loro legati dal vincolo della continuazione e per i quali era stata concordata ed applicata la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., fosse maturata la prescrizione in fase antecedente l'accordo, disponeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati estinti, accogliendo la doglianza di erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p. Altresì, in applicazione al principio per cui in tema di patteggiamento, quando si verifichi una causa di estinzione per alcuno dei reati posti in continuazione, è possibile dichiarare l'eliminazione della relativa sanzione nel caso in cui il giudice di merito abbia determinato la pena separatamente per ciascun reato, la Corte tout court «eliminava il relativo complessivo aumento di pena»1.

Analizzando la pronuncia in commento, può pacificamente escludersi che la Corte abbia applicato il comma II dell'art. 619, poiché, come indicato nel dispositivo, non ha provveduto a rettificare la pronuncia in ordine alla quantità della pena (relativa a condotte estinte) erroneamente computata, avendo disposto «l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati contravvenzionali» estinti2, ed eliminando il complessivo aumento di pena. Orbene, in casi analoghi a quello de quo, in cui vi è stata applicazione, su richiesta delle parti, di una pena illegale, consolidata giurisprudenza ha ritenuto che non è consentito al giudice di legittimità rettificare il provvedimento, dovendone disporne l'annullamento3. Può, pertanto, ritenersi che la Corte abbia applicato la disposizione di cui alla lett. l) dell'art. 620 c.p.p., aderendo a quell'orientamento per cui «quando nel corso del giudizio vengano meno alcuni reati avvinti dal vincolo della continuazione con il reato più grave, la dichiarazione di estinzione di uno di essi non determina la caducazione dell'intero accordo, ma soltanto l'eliminazione della pena stabilita per il cosiddetto reato satellite nella misura determinata dall'accordo medesimo»4. Ma il principio testè espresso, nel quale si può individuare un richiamo alle esigenze di ragionevole durata e, quindi, di economia del processo, è condivisibile unicamente se rapportato ad un contesto che è distinto da quello oggetto della pronuncia in commento. Infatti, nel caso de quo, la sentenza di patteggiamento ha recepito un accordo delle parti fondato sull'erroneo...

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