Liquidazione coatta amministrativa
Le societa' fiduciarie e le societa' fiduciarie e di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, nei confronti delle quali venga o sia stata pronunciata successivamente al 1° gennaio 1985 la revoca dell'autorizzazione o venga dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza dell'autorita' giudiziaria competente, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale sono altresi' nominati il commissario o i commissari liquidatori. Con successivo decreto e' nominato il comitato di sorveglianza.
Nell'esercizio della vigilanza sulle societa' di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre ispezioni periodiche o straordinarie, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di esperti con onere a carico delle societa', anche al fine di controllare che siano rimosse situazioni di irregolarita'.