DECRETO-LEGGE 5 giugno 1986, n. 233 - Norme sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria

Coming into Force06 Giugno 1986
Published date05 Giugno 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/06/05/086U0233/CONSOLIDATED/19910123
Enactment Date05 Giugno 1986
Official Gazette PublicationGU n.128 del 05-06-1986
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e di revisione, nonche' disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto:

Art 1.

Liquidazione coatta amministrativa

  1. Le societa' fiduciarie e le societa' fiduciarie e di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, nei confronti delle quali venga o sia stata pronunciata successivamente al 1° gennaio 1985 la revoca dell'autorizzazione o venga dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza dell'autorita' giudiziaria competente, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale sono altresi' nominati il commissario o i commissari liquidatori. Con successivo decreto e' nominato il comitato di sorveglianza.

  2. Nell'esercizio della vigilanza sulle societa' di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre ispezioni periodiche o straordinarie, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di esperti con onere a carico delle societa', anche al fine di controllare che siano rimosse situazioni di irregolarita'.

Art 1.

Liquidazione coatta amministrativa

  1. Le societa' fiduciarie e le societa' fiduciarie e di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, nei confronti delle quali venga o sia stata pronunciata successivamente al 1° gennaio 1985 la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 2 della legge suindicata o venga dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza dell'autorita' giudiziaria competente, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale sono altresi' nominati il commissario o i commissari liquidatori. Con successivo decreto e' nominato il comitato di sorveglianza.

  2. Nell'esercizio della vigilanza sulle societa' di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre ispezioni periodiche o straordinarie, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di esperti con onere a carico delle societa', anche al fine di controllare che siano rimosse situazioni di irregolarita'.

Art 2.

Societa' controllate, a direzione unica e finanziate

  1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale e' stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di una societa' fiduciaria o di una societa' fiduciaria e di revisione o di un ente di gestione fiduciaria, sono altresi' soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ne venga dichiarato lo stato di insolvenza e salvo che per esse sia prevista dalla legge una diversa ed autonoma procedura di liquidazione coatta amministrativa:

    1. la societa' che controlla direttamente od indirettamente la societa' posta in liquidazione coatta amministrativa;

    2. le societa' direttamente od indirettamente controllate dalla societa' posta in liquidazione coatta amministrativa o dalla societa' che la controlla;

    3. le societa' che, in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi, risultano sottoposte alla stessa direzione della societa' posta in liquidazione coatta amministrativa;

    4. le societa' finanziate in via continuativa o in misura prevalente dalla societa' posta in liquidazione coatta amministrativa; si considera finanziamento l'erogazione, anche per conto dei fiducianti, sia di capitale di credito che di capitale di rischio, nonche' l'acquisto a qualsiasi titolo di crediti da tali societa'.

  2. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle societa' di cui al comma 1 e' compiuto dal tribunale competente, anche su iniziativa del commissario.

  3. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, da disporre con separato decreto per ciascuna societa', sono preposti gli stessi organi nominati con i decreti di cui all'articolo 1, salvo l'eventuale integrazione del comitato di sorveglianza anche in eccedenza al numero massimo previsto nell'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

  4. Nei confronti delle societa' di cui al comma 1, ancorche' non ne sia stato accertato lo stato di insolvenza, il commissario delle societa' poste in liquidazione coatta amministrativa puo' esperire l'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto relativamente agli atti indicati al primo comma, numeri 1), 2) e 3), dello stesso articolo posti in essere nei cinque anni anteriori alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della societa' posta in liquidazione coatta amministrativa e, relativamente agli atti indicati al n. 4) e al secondo comma del medesimo articolo, posti in essere nei tre anni anteriori.

  5. Ai soli fini dell'esperimento dell'azione, il commissario puo' richiedere informazioni alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e ad ogni altro pubblico ufficio, i quali sono tenuti a fornirle entro trenta giorni.Puo' altresi'...

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