DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965, n. 1656 - Norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E

Coming into Force04 Marzo 1966
Enactment Date30 Dicembre 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1966/03/03/065U1656/CONSOLIDATED/20070327
Published date03 Marzo 1966
Official Gazette PublicationGU n.55 del 03-03-1966
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871;

Vista la direttiva della Comunita' economica europea n. 64/220 pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunita' economica europea n. 56 del 4 aprile 1964;

Vista la direttiva della Comunita' economica europea n. 64/221 pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunita' economica europea n. 56 del 4 aprile 1964;

Visto l'art. 5 della direttiva della Comunita' economica europea n. 64/224 pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunita' economica europea n. 56 del 4 aprile 1964;

Vista la direttiva della Comunita' economica europea n. 64/240 pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunita' economica europea n. 62 del 17 aprile 1964;

Sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della legge 13 luglio 1965, n. 871;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanita'; Decreta: Art. 1.

Hanno diritto al soggiorno permanente sul territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro della Comunita' economica europea gia' stabiliti o che desiderano stabilirsi sul medesimo per esercitarvi un'attivita' non subordinata, allorche' le restrizioni relative a questa sono state soppresse negli Stati membri della Comunita' economica europea in applicazione delle disposizioni del Trattato istitutivo di tale Comunita'.

Analogo diritto, quale che sia la loro cittadinanza, e' riconosciuto:

  1. al coniuge od ai figli di eta' inferiore agli anni ventuno dei cittadini di cui al precedente comma;

  2. agli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico.

Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno i cittadini di cui sopra, possono essere invitati ad esibire il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica, nonche' a provare che sono stabiliti o desiderano stabilirsi su questo ultimo per esercitarvi una delle attivita' non subordinate di cui al primo comma.

In ogni caso, i cittadini di cui sopra, entro tre giorni dal loro ingresso in Italia, sono tenuti a segnalare la loro presenza sul territorio nazionale all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo dove si trovano, la quale, accertata l'identita' del dichiarante, gli rilascia ricevuta conforme all'accluso modello (allegato A).

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871;

Vista la direttiva della Comunita' economica europea n. 64/220 pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunita' economica europea n. 56 del 4 aprile 1964;

Vista la direttiva della Comunita' economica europea n. 64/221 pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunita' economica europea n. 56 del 4 aprile 1964;

Visto l'art. 5 della direttiva della Comunita' economica europea n. 64/224 pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunita' economica europea n. 56 del 4 aprile 1964;

Vista la direttiva della Comunita' economica europea n. 64/240 pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunita' economica europea n. 62 del 17 aprile 1964;

Sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della legge 13 luglio 1965, n. 871;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanita'; Decreta: Art. 1.

((Hanno diritto al soggiorno permanente nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro delle Comunita' europee gia' stabiliti o che desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attivita' indipendente.

Tale diritto e' altresi' riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza:

  1. al coniuge ed ai figli di eta' inferiore agli anni ventuno;

  2. agli ascendenti e discendenti delle persone di cui al precedente comma e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico.

Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, la autorita' di pubblica sicurezza del luogo ove le persone di cui al primo e secondo comma si stabiliscono, rilascia un documento denominato "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro delle Comunita' europee", conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per l'interno. Tale documento e' valido per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio ed e' automaticamente rinnovabile.

Le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non firmano la validita' della carta di soggiorno.

La carta di soggiorno in corso di validita' non puo' essere ritirata ai cittadini di cui al primo comma per il solo fatto che non esercitano piu' un'attivita' in seguito ad incapacita' temporanea dovuta ad una malattia o ad un infortunio.

Alle persone di cui alle lettere a) e b) del secondo comma che non siano cittadini di uno Stato membro delle Comunita' europee e' rilasciato un documento di soggiorno di validita' uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata al cittadino della cui famiglia fanno parte.

Per il rilascio della carta e del documento di soggiorno, gli interessati possono essere invitati ad esibire il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica ed a fornire la prova che rientrano nella categoria di persone indicate al primo od al secondo comma del presente articolo.

I documenti di soggiorno, nonche' i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, concessi ai cittadini di uno Stato membro delle Comunita' europee, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente)).

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. P. R. 18 GENNAIO 2002, N. 54

Art 1.

IL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 30 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 2.

Hanno diritto al soggiorno, sul territorio della Repubblica, di durata almeno uguale a quello del nulla osta al lavoro i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dei Regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri della C.E.E. in conformita' agli articoli 48 e 49 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea.

Tale diritto si estende, qualunque sia la loro cittadinanza, ai seguenti membri della famiglia del lavoratore:

  1. al coniuge ed ai figli minori di anni ventuno;

  2. agli ascendenti e discendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico.

    Qualora il nulla osta al lavoro sia permanente il soggiorno ha la durata di anni cinque ed e' prorogabile automaticamente.

    Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, i lavoratori possono essere invitati a presentare il documento col quale sono entrati nel territorio della Repubblica ed il documento - vistato dal competente ufficio provinciale del lavoro - attestante che dispongono di un regolare impiego sul territorio della Repubblica stessa. Questo secondo documento non e' richiesto per il riconoscimento del diritto al soggiorno dei membri della famiglia del lavoratore.

    Sono dispensati dalla esibizione dei documenti di cui sopra, ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno:

  3. i lavoratori che esercitano un'attivita' subordinata di durata inferiore o pari a tre mesi: in questo caso il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica vale anche per il soggiorno;

  4. i lavoratori frontalieri;

  5. i lavoratori stagionali quando il loro contratto di lavoro sostituisce il nulla osta al lavoro a norma dell'art. 23 paragrafo 1 lettera e) del Regolamento 38/64.

    Per questi lavoratori il contratto di lavoro sostituisce anche il permesso di soggiorno quando sia vistato da un rappresentante diplomatico o consolare o da una Missione ufficiale di reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui territorio il lavoratore viene a svolgere la propria attivita'.

    Gli anzidetti lavoratori tuttavia - ivi compresi quelli di cui alle lettere a), b) e c) del quinto comma - sono tenuti all'obbligo di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 1.

Art 2.

((Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri della C.E.E. in conformita' agli articoli 48 e 49 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea.

Tale diritto si estende a favore:

  1. del coniuge e dei discendenti minori di anni 21 o a carico;

  2. degli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico.

    Analogo diritto puo' essere riconosciuto ad ogni altro membro della famiglia dei lavoratori di cui al secondo comma del presente articolo che sia a carico o con esso conviva nel paese di provenienza.

    Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno l'autorita' di pubblica sicurezza del luogo in cui il lavoratore o i membri della sua famiglia vanno a stabilirsi rilascia gratuitamente un documento denominato "Carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della C.E.E.".

    Il rilascio della carta di soggiorno - conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per l'interno - viene effettuato su presentazione dei documenti seguenti:

    Per il lavoratore:

    1) il documento in forza del quale egli e' entrato nel territorio della Repubblica;

    2) una dichiarazione di assunzione del...

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