Il Governo e' autorizzato, per tutta la durata della II tappa del periodo transitorio definito dall'articolo 8 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, e che ha avuto inizi% il 1 gennaio 1962, ad emanare, coi decreti aventi forza, di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nei Trattati istitutivi della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica, le norme necessarie:
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per dare esecuzione alle misure previste dagli articoli 11, 37, 70, 91, 95, 96, 97, 98, 107, 108, 109 e 115 del Trattato istitutivo della Comunita' economica del capitolo IX del titolo II
del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia
atomica; b) per attuare le disposizioni degli articoli 27, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 87, 89, 92, 93, 91, 100, 101,102, 117, 118, 119, 120 e 221 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea;
per attuare le disposizioni degli articoli 30 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica ed in particolare le direttive del Consiglio della stessa Comunita' adottate il 2 febbraio 1959, nonche' per stabilire le sanzioni amministrative e le penalita' per le infrazioni alle norme protettive per le quali potranno applicarsi congiuntamente e alternativamente la pena dell'ammenda fino a lire 2 milioni e dell'arresto fino ad un anno;
per assicurare conformemente all'articolo 5 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea ed all'articolo 192 del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica, l'esecuzione degli obblighi derivanti dai regolamenti, dalle direttive e dalle decisioni emessi dagli organi della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica, con la decorrenza da ciascuno di essi stabiliti.