LEGGE 13 luglio 1965, n. 871 - Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunita' Economica Europea (C.E.E.) e della Comunita' Europea dell'Energia Atomica (C.E.E.A.)

Coming into Force29 Luglio 1965
Enactment Date13 Luglio 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/07/28/065U0871/CONSOLIDATED/20101215
Published date28 Luglio 1965
Official Gazette PublicationGU n.187 del 28-07-1965
Articoli

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Governo e' autorizzato, per tutta la durata della II tappa del periodo transitorio definito dall'articolo 8 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, e che ha avuto inizi% il 1 gennaio 1962, ad emanare, coi decreti aventi forza, di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nei Trattati istitutivi della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica, le norme necessarie:

  1. per dare esecuzione alle misure previste dagli articoli 11, 37, 70, 91, 95, 96, 97, 98, 107, 108, 109 e 115 del Trattato istitutivo della Comunita' economica del capitolo IX del titolo II

    del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia

    atomica; b) per attuare le disposizioni degli articoli 27, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 87, 89, 92, 93, 91, 100, 101,102, 117, 118, 119, 120 e 221 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea;

  2. per attuare le disposizioni degli articoli 30 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica ed in particolare le direttive del Consiglio della stessa Comunita' adottate il 2 febbraio 1959, nonche' per stabilire le sanzioni amministrative e le penalita' per le infrazioni alle norme protettive per le quali potranno applicarsi congiuntamente e alternativamente la pena dell'ammenda fino a lire 2 milioni e dell'arresto fino ad un anno;

  3. per assicurare conformemente all'articolo 5 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea ed all'articolo 192 del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica, l'esecuzione degli obblighi derivanti dai regolamenti, dalle direttive e dalle decisioni emessi dagli organi della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica, con la decorrenza da ciascuno di essi stabiliti.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Il Governo e' altresi' autorizzato ad emanare entro i il 31 dicembre 1965, con decreti aventi forza di legge, le norme per dare applicazione alle decisioni adottate dal la Commissione della Comunita' economica europea il 25 giugno 1962, il 27 giugno 1963, il 27 settembre 1963, il 14 ottobre 1963, concernenti il diritto per traffico di perfezionamento da percepire all'esportazione verso altri Stati membri delle merci nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti di Paesi terzi che non sono stati assoggettati ai dazi...

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