LEGGE 23 ottobre 2003, n. 293 - Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma

Coming into Force19 Novembre 2003
Published date04 Novembre 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/11/04/003G0320/ORIGINAL
Enactment Date23 Ottobre 2003
Official Gazette PublicationGU n.256 del 04-11-2003
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. L'Istituto di studi politici «S. Pio V», con sede in Roma, di seguito denominato «Istituto», conservando la natura giuridica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, e' ente di ricerca non strumentale, dotandosi di ordinamento autonomo ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni. L'Istituto ha la finalita' di promuovere ed incoraggiare, in Italia ed all'estero, le ricerche e gli studi nelle discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle storico-politiche, nonche' ai problemi della societa' contemporanea. 2. Per il perseguimento dei suoi fini l'Istituto, in particolare:

    1. organizza conferenze, congressi, incontri e seminari per incrementare scambi di studio e di esperienze scientifiche;

    2. cura la pubblicazione di studi e ricerche;

    3. concede borse di studio agli iscritti ai corsi e contributi a studiosi particolarmente qualificati, per ricerche attinenti ai fini istituzionali dell'ente;

    4. eroga premi per la ricerca.

  2. Per la realizzazione dei suoi compiti, l'Istituto puo' stipulare accordi di partecipazione e convenzione con istituzioni scientifiche, umanitarie ed economiche, italiane ed estere che operano nei settori di attivita' indicati al comma 1.

Art 2.
  1. L'Istituto e' disciplinato da regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilita', ai sensi della citata legge n. 168 del 1989, e successive modificazioni, concernenti anche l'organizzazione scientifica, la dotazione organica ed il trattamento giuridico ed economico del personale docente e non docente occorrente al funzionamento dell'Istituto medesimo.

Art 3.
  1. Per l'espletamento dei suoi compiti, l'Istituto si avvale, oltre che delle rendite del proprio patrimonio, di contributi di amministrazioni pubbliche e di privati.

  2. I contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, quantificati dalla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla voce «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca-legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43» sono aumentati di 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, con riserva della predetta...

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