LEGGE 25 marzo 1959, n. 125 - Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici

Coming into Force26 Aprile 1959
Published date11 Aprile 1959
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1959/04/11/059U0125/CONSOLIDATED/20120830
Enactment Date25 Marzo 1959
Official Gazette PublicationGU n.87 del 11-04-1959
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici e' libero e puo' svolgersi sia nei rispettivi mercati all'ingrosso, sia fuori dei mercati stessi, salvo l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti in materia di vigilanza e controllo delle sostanze alimentari.

Nei Comuni costieri sia marittimi che lacuali ove esistono o verranno istituiti mercati ittici di produzione, il prefetto, in caso di turbamento del normale andamento dei prezzi, dispone, su richiesta del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, che il commercio all'ingrosso si svolga unicamente nell'ambito dei mercati stessi.

Lo stesso provvedimento puo' essere preso dal prefetto su richiesta della locale Associazione dei produttori di pesce o della Commissione di mercato.

Nulla e' innovato circa l'applicazione dell'art. 3 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.

Art 2.

I regolamenti che disciplinano l'esercizio del commercio all'ingrosso e il funzionamento dei mercati all'ingrosso non possono recare norme che ostacolino l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti.

Art 3.

Coloro che intendono esercitare il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici debbono farne preventiva denuncia alla Camera di commercio, industria e agricoltura, che li iscrive in apposito albo. Ad essi non si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

I commissionari, i mandatari e gli astatori per operare nei mercati devono essere iscritti in un albo aperto, tenuto dalla o dalle Camere di commercio, industria e agricoltura del capoluogo di Provincia dove essi intendono operare.

L'iscrizione negli albi previsti dal presente articolo deve essere negata ed eventualmente revocata se gia' concessa:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo;

2) a chi e' sottoposto a misura di prevenzione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di sicurezza personale, o e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

3) a condannati, per delitti dolosi previsti dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per quelli dolosi contro la pubblica Amministrazione, o l'ordine pubblico, o l'incolumita' pubblica, o la fede pubblica o l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o le persone, o il patrimonio, a pena superiore ai sei mesi.

L'iscrizione deve essere revocata:

1) a chi maliziosamente sottragga al mercato prodotti ortofrutticoli, carni o prodotti ittici, o li distrugga;

2) a chi venda gli stessi prodotti a prezzi superiori a quelli fissati dall'autorita';

3) a chi venga condannato per due volte consecutive, qualunque sia l'entita' delle rispettive pene, per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del Codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene e polizia annonaria.

Art 3.

Coloro che intendono esercitare il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici debbono farne preventiva denuncia alla Camera di commercio, industria e agricoltura, che li iscrive in apposito albo. Ad essi non si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

I commissionari, i mandatari e gli astatori per operare nei mercati devono essere iscritti in un albo aperto, tenuto dalla o dalle Camere di commercio, industria e agricoltura del capoluogo di Provincia dove essi intendono operare.

L'iscrizione negli albi previsti dal presente articolo deve essere negata ed eventualmente revocata se gia' concessa:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo;

2) a chi e' sottoposto a misura di prevenzione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di sicurezza personale, o e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

3) a condannati, per delitti dolosi previsti dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per quelli dolosi contro la pubblica Amministrazione, o l'ordine pubblico, o l'incolumita' pubblica, o la fede pubblica o l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o le persone, o il patrimonio, a pena superiore ai sei mesi.

L'iscrizione deve essere revocata:

1) a chi maliziosamente sottragga al mercato prodotti ortofrutticoli, carni o prodotti ittici, o li distrugga;

2) a chi venda gli stessi prodotti a prezzi superiori a quelli fissati dall'autorita';

3) a chi venga condannato per due volte consecutive, qualunque sia l'entita' delle rispettive pene, per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del Codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene e polizia annonaria. 7

Art 3.

Coloro che intendono esercitare il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici debbono farne preventiva denuncia alla Camera di commercio, industria e agricoltura, che li iscrive in apposito albo. Ad essi non si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 marzo 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147.

L'iscrizione negli albi previsti dal presente articolo deve essere negata ed eventualmente revocata se gia' concessa:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo;

2) a chi e' sottoposto a misura di prevenzione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di sicurezza personale, o e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

3) a condannati, per delitti dolosi previsti dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per quelli dolosi contro la pubblica Amministrazione, o l'ordine pubblico, o l'incolumita' pubblica, o la fede pubblica o l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o le persone, o il patrimonio, a pena superiore ai sei mesi.

L'iscrizione deve essere revocata:

1) a chi maliziosamente sottragga al mercato prodotti ortofrutticoli, carni o prodotti ittici, o li distrugga;

2) a chi venda gli stessi prodotti a prezzi superiori a quelli fissati dall'autorita';

3) a chi venga condannato per due volte consecutive, qualunque sia l'entita' delle rispettive pene, per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del Codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene e polizia annonaria. (7)8

Art 4.

La vigilanza, sull'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, nonche' sulla gestione e sui servizi ausiliari degli impianti pubblici di mercato e' svolta in ciascuna Provincia da una Commissione presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta di tre rappresentanti del Comune capoluogo di Provincia e di tre rappresentanti della, Camera di commercio, industria e agricoltura, nominati rispettivamente dal Consiglio comunale del capoluogo e dalla Giunta camerale.

La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati.

L'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici fuori del mercato si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, che non attengano al funzionamento interno di esso.

Se il commercio di cui al precedente comma si svolge in Comuni nei quali non esiste il relativo mercato all'ingrosso, l'autorita' comunale disciplina tale attivita' commerciale, tenendo conto delle disposizioni contenute nel regolamento tipo relativo al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti.

Art 4.

La vigilanza, sull'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, nonche' sulla gestione e sui servizi ausiliari degli impianti pubblici di mercato e' svolta in ciascuna Provincia da una Commissione presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta di tre rappresentanti del Comune capoluogo di Provincia e di tre rappresentanti della, Camera di commercio, industria e agricoltura, nominati rispettivamente dal Consiglio comunale del capoluogo e dalla Giunta camerale.

La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati.

L'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici fuori del mercato si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, che non attengano al funzionamento interno di esso.

Se il...

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