Regolamento recante norme per la semplificazione amministrativa nel settore della pesca

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visti gli articoli 332, 354 e 380 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione; Visti gli articoli 21 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante norme in materia di sicurezza della navigazione; Visto l'articolo 10 del decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 giugno 1982, recante norme in materia di sicurezza delle navi da pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 200 del 22 luglio 1982; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1998; Sulla proposta del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

  1. L'articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' sostituito dal seguente: "Art. 332 (Visto sulla licenza). - 1. Per le navi adibite al traffico, la licenza deve essere sottoposta, entro il primo trimestre di ogni anno, al visto dell'autorita' marittima mercantile che l'ha rilasciata, per la riconferma della validita' e per il pagamento delle relative tasse.

  2. Per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima o all'acquacoltura, la licenza di navigazione e' sottoposta ogni tre anni al visto della autorita' marittima che l'ha rilasciata, in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza.".

    Art. 2.

  3. L'articolo 354 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' sostituito dal seguente: "Art. 354 (Durata del ruolo). - 1. Per le navi adibite al traffico, la durata del ruolo non puo' eccedere il periodo di tre anni dalla data del rilascio.

  4. Allo spirare del termine previsto dal comma 1 gli uffici marittimi ritirano il ruolo e ne rilasciano uno nuovo.

  5. Per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima il ruolo di equipaggio ha durata triennale e viene ritirato in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza.

  6. Il ruolo ritirato e' trasmesso in copia vistata all'I.N.P.S., che, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all'ufficio di compartimento che ne aveva assunto il carico.

  7. I ruoli rilasciati dall'autorita' consolare, effettuata l'operazione di decontazione, sono conservati presso l'ufficio di compartimento designato dal Ministro dei trasporti e della navigazione.".

    Art. 3.

  8. L'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' sostituito dal seguente: "Art. 380 (Vidimazione delle carte di bordo per le navi da pesca, da diporto ed adibite ai servizi locali). 1. Per le navi adibite alla pesca marittima la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo all'autorita' marittima per la vidimazione deve essere effettuata ogni tre anni in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza; per le navi adibite alla pesca fuori degli stretti si osservano le disposizioni dell'articolo 179 del codice e dei primi tre commi dell'articolo 181 del codice.

  9. Per le navi adibite ai servizi locali, determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo deve essere compiuta almeno una volta l'anno e comunque ogni volta che le navi stesse compiano viaggi fuori dai limiti stabiliti nel decreto stesso.".

    Art. 4.

  10. Il quarto comma dell'articolo 10 del decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 giugno 1982 e' sostituito dal seguente: "Le annotazioni di sicurezza hanno validita' non superiore a tre anni dalla data del rilascio.".

  11. Il comma 3 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e' sostituito dal seguente: " 3. Le annotazioni di sicurezza hanno validita' non superiore a due anni, ad eccezione delle unita' da pesca per le quali la validita' non puo' superare i tre anni.".

  12. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il certificato di navigabilita' per le unita' da pesca, ove prescritto, ha validita' sessennale con obbligo di visite intermedie triennali da effettuare secondo le modalita' stabilite dai regolamenti dell'ente tecnico.".

  13. Per le unita' in esercizio alla data entrata in vigore del presente decreto la data di scadenza delle annotazioni di sicurezza deve intendersi prorogata fino a tre anni dalla data di rilascio e la scadenza dei documenti e degli adempimenti di cui al presente decreto e' uniformata a quelle delle annotazioni di...

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