LEGGE 5 dicembre 1986, n. 856 - Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato

Coming into Force28 Dicembre 1986
Published date13 Dicembre 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/12/13/086U0856/CONSOLIDATED/20061227
Enactment Date05 Dicembre 1986
Official Gazette PublicationGU n.289 del 13-12-1986 - Suppl. Ordinario n. 116
TITOLO I PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO MERCI DI LINEA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. I servizi di trasporto merci di linea, di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni, esercitati, nel periodo dal 1 gennaio 1975 alla data di entrata in vigore della presente legge, da societa' del Gruppo Finmare, per i quali e' riconosciuta l'impossibilita' di conseguire l'equilibrio economico della gestione e la loro indispensabilita' per l'economia nazionale, sono oggetto di un programma di ristrutturazione e di sostegno finanziario da parte dello Stato.

  2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il programma di cui al comma 1 e' approvato dal Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, sulla base delle proposte formulate dalla Societa' finanziaria marittima (Finmare). Al fine di conseguire la maggiore possibile economicita' della gestione dei servizi e' consentita l'intercambiabilita', tra le societa' del Gruppo Finmare, dei mezzi nautici e delle linee o tratti di linea compresi nel programma.

  3. Il Ministro della marina mercantile, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 1.

Art 2.
  1. Per i servizi di trasporto merci di linea previsti dall'articolo 1, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, e' autorizzato a corrispondere per un quinquennio, a decorrere dal 1 gennaio 1985, il contributo annuo di avviamento previsto dall'articolo 4, lettera a), della legge 20 dicembre 1974, n. 684, limitatamente al periodo di esercizio dei servizi con navi di proprieta' delle societa' indicate nell'articolo 1.

  2. Nei casi in cui in base al programma di cui all'articolo 1 le navi assegnate ai servizi saranno sostituite con navi di proprieta' di nuova costruzione, il contributo annuo di avviamento, commisurato al nuovo investimento, e' parimenti corrisposto per un quinquennio dall'entrata in servizio delle nuove unita'.

  3. In attesa che entrino in servizio le nuove navi, il contributo spettante per le navi che verranno sostituite sara' corrisposto per un periodo non superiore a quattro anni.

  4. La concessione del contributo di cui al comma 2, pari alla quota di ammortamento ed interessi dell'investimento, e' subordinata al prezzo di acquisto a livelli medi europei accertato, entro due mesi dall'ordinazione di ciascuna nave, da una apposita Commissione interministeriale, nominata dal Ministro della marina mercantile e composta da sei membri in rappresentanza dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali. Il Presidente della Commissione e' designato, tra i suoi componenti, dal Ministro della marina mercantile ed il suo voto prevale in caso di parita'. La Commissione si avvale del giudizio di congruita' espresso dal Ministero della marina mercantile, nonche', se del caso, di perizie tecniche da parte di esperti nazionali o stranieri.

  5. Con la stessa procedura di cui al comma 1 e' autorizzata la corresponsione del contributo in dipendenza dell'eventuale trasferimento, nel periodo di contribuzione, della proprieta' delle navi tra le societa' del Gruppo Finmare o della immissione in servizio delle navi di proprieta' di nuova costruzione.

  6. In detta ipotesi spetta alla societa' cui e' trasferita la proprieta' della nave la quota residua del contributo.

  7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per gli anni dal 1985 al 1995, la spesa complessiva di lire 785 miliardi ripartita in ragione di lire 36 miliardi per il 1985, lire 36 miliardi per il 1986, lire 31 miliardi per il 1987, lire 30 miliardi per il 1988, lire 74 miliardi per il 1989, lire 80 miliardi per il 1990, lire 138 miliardi per il 1991, lire 132 miliardi per il 1992, lire 122 miliardi per il 1993, lire 53 miliardi per il 1994, lire 53 miliardi per il 1995.

Art 3.
  1. Il programma di cui all'articolo 1 deve contenere l'indicazione dei contingenti, divisi per qualifica, del personale, amministrativo e navigante, esuberante sia in relazione a servizi svolti al 1 gennaio 1985, sia in dipendenza dell'attuazione del programma medesimo, e delle relative variazioni.

  2. Agli appartenenti alle qualifiche per le quali sono previste esuberanze di personale, che abbiano compiuto 55 anni di eta' se uomini e 50 se donne ed abbiano maturato i requisiti di contribuzione per la pensione di vecchiaia, e' data facolta' di presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato. Al maturare delle esuberanze in relazione all'attuazione del programma di cui al comma 1, le societa' ne danno di volta in volta comunicazione ai lavoratori in possesso dei predetti requisiti i quali, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare la domanda. A tali lavoratori non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

  3. Qualora il numero dei lavoratori che hanno presentato la domanda di pensionamento anticipato nel termine di cui al comma 2 risulti eccedente rispetto a quello delle esuberanze previste nel programma, la societa' interessata individua coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma, debbano fruire del pensionamento anticipato, secondo il criterio prevalente della maggiore eta', tra gli interessati che hanno fatto domanda.

  4. Nel caso in cui le domande di pensionamento anticipato risultino inferiori alle esuberanze di personale di cui al predetto programma, la societa' e' interessata individua il personale che, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, deve essere collocata in pensionamento anticipato, seguendo il criterio della maggiore eta' e fino al raggiungimento dei limiti numerici indicati nel programma medesimo.

  5. L'accoglimento della domanda, o l'adozione del provvedimento di cui al comma 4, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro alla scadenza del mese in cui ha luogo l'accoglimento o l'adozione medesima. Il trattamento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo.

  6. Il trattamento di pensione e' liquidato sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto di lavoro e quella di compimento dell'eta' per la pensione di vecchiaia.

  7. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione, si applicano le norme relative alla pensione di anzianita' di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

  8. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non e' compatibile con prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

  9. Sono posti a carico dello Stato i contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianita' contributiva e l'ammontare delle mensilita' di pensione anticipatamente corrisposte fino al raggiungimento della normale eta' pensionabile che sara' dimostrata all'ente assicuratore con scadenza annuale. Per tali finalita' e' autorizzata, per gli anni dal 1986 al 1990, la spesa complessiva di lire 90 miliardi ripartita in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, lire 25 miliardi per l'anno 1987, lire 20 miliardi per l'anno 1989 e lire 25 miliardi per l'anno 1990.

  10. Il regime giuridico ed economico per il personale di stato maggiore navigante delle societa' Italia, Lloyd Triestino, Adriatica, Tirrenia, nonche' delle societa' Caremar, Toremar e Siremar disciplinate con regolamento organico ai sensi dell'attuale normativa, resta in vigore per il solo personale iscritto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 3.
  1. Il programma di cui all'articolo 1 deve contenere l'indicazione dei contingenti, divisi per qualifica, del personale, amministrativo e navigante, esuberante sia in relazione a servizi svolti al 1 gennaio 1985, sia in dipendenza dell'attuazione del programma medesimo, e delle relative variazioni.

  2. Agli appartenenti alle qualifiche per le quali sono previste esuberanze di personale, che abbiano compiuto 55 anni di eta' se uomini e 50 se donne ed abbiano maturato i requisiti di contribuzione per la pensione di vecchiaia, e' data facolta' di presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato. Al maturare delle esuberanze in relazione all'attuazione del programma di cui al comma 1, le societa' ne danno di volta in volta comunicazione ai lavoratori in possesso dei predetti requisiti i quali, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare la domanda. A tali lavoratori non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

  3. Qualora il numero dei...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT