LEGGE 11 agosto 1984, n. 449 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese

Coming into Force28 Agosto 1984
Published date13 Agosto 1984
Enactment Date11 Agosto 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/08/13/084U0449/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.222 del 13-08-1984
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base della Intesa stipulata il 21 febbraio 1984, allegata alla presente legge.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilita' nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Art 2.

La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia e della indipendenza dell'ordinamento valdese.

La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell'ambito dell'ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno a non fare ricorso, per l'esecuzione di provvedimenti da essi presi in materia disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato.

Art 3.

La Repubblica italiana, accogliendo la richiesta della Tavola valdese, provvede a cancellare dal bilancio dello Stato il capitolo delle spese fisse relativo all'assegno perpetuo per il mantenimento del culto valdese, previsto, a titolo di risarcimento di danni anteriormente subiti, dal regio viglietto 29 aprile 1843, ora corrisposto nella misura di lire 7.754,75 annue.

Art 4.

La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di liberta' riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso.

Art 5.

I militari, aventi parte nelle chiese rappresentate dalla tavola valdese, hanno diritto di partecipare, nei giorni nelle ore fissate, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle localita' dove essi risiedono per ragioni del loro servizio militare.

Ove nelle predette localita' non sia in atto alcuna attivita' di culto evangelico, i ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio sono autorizzati a svolgere riunioni di culto, per i militari interessati, nei locali predisposti di Intesa con il comando da cui detti militari dipendono.

In caso di decesso in servizio di militari aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il comando militare competente adotta le misure per assicurare che il funerale segua secondo la liturgia evangelica.

I pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle suddette forme di assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Art 6.

L'assistenza spirituale dei ricoverati aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, e' assicurata tramite ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese.

L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazioni di orario.

Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento della predetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Art 7.

Gli ospedali evangelici esistenti in Genova, Napoli, Pomaretto, Torino, Torre Pellice non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Nel rispetto della liberta' di coscienza dei ricoverati e delle loro famiglie, l'assistenza spirituale ai ricoverati di qualsiasi confessione religiosa e' assicurata nei detti ospedali, senza limiti di orario, a cura della direzione dell'ospedale, tramite gli organi di ciascuna confessione religiosa e ad esclusivo carico dei medesimi.

Art 8.

Negli istituti penitenziari e' assicurata l'assistenza spirituale tramite ministri di culto designati dalla Tavola valdese.

A tal fine la Tavola valdese notifica all'autorita' competente i nominativi dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio, responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorita' statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra i soggetti che possono visitare i medesimi istituti senza particolare autorizzazione.

L'assistenza spirituale e' svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o ad iniziativa dei ministri di culto.

Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento della suddetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Art 9.

La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventu' sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, l'insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto.

La Repubblica italiana, nell'assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la liberta' di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell'insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori.

Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, ne' secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.

Art 10.

La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all'apporto di tutte le componenti della societa', assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalita' sono concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Art 11.

La Repubblica italiana, attesa la pluralita' dei sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell'ordinamento valdese, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale.

Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo le norme dell'ordinamento valdese debbono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da' attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguira' secondo le norme dell'ordinamento valdese e nel comune...

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