DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1969, n. 128 - Ordinamento interno dei servizi ospedalieri

Coming into Force08 Maggio 1969
Published date23 Aprile 1969
Enactment Date27 Marzo 1969
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1969/04/23/069U0128/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.104 del 23-04-1969 - Suppl. Ordinario
CAPO I SERVIZI OSPEDALIERI SOVRAINTENDENZA E DIREZIONE SANITARIA DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera;

Visti gli articoli 40 e 41 della legge predetta, concernenti la delega al Governo della Repubblica ad emanare norme aventi forza di legge ordinaria sull'ordinamento interno dei servizi ospedalieri;

Sentite le associazioni sindacali delle categorie interessate ed i rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalla relativa associazione;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 40 della stessa legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1. Servizi ospedalieri

I servizi ospedalieri si distinguono in:

  1. servizi igienico-organizzativi;

  2. servizi di diagnosi e cura;

  3. servizi amministrativi e generali.

In ogni ente ospedaliero sono istituite una direzione sanitaria e una direzione amministrativa, dipendenti dal presidente del consiglio di amministrazione.

Le due direzioni attuano le direttive del presidente e del consiglio di amministrazione, coordinando reciprocamente le rispettive competenze.

Negli enti ospedalieri da cui dipendono piu' ospedali e' istituita la sovraintendenza sanitaria.

Art 2.

Direzione sanitaria

La direzione sanitaria cura l'organizzazione tecnico-sanitaria ed il buon andamento igienico-sanitario dei servizi ospedalieri.

La direzione sanitaria dispone dei seguenti servizi, articolabili organicamente a seconda delle dimensioni dell'ospedale:

  1. segreteria;

  2. ufficio statistica ed organizzazione sanitaria;

  3. archivio clinico e biblioteca medica;

  4. servizi di assistenza sanitaria e sociale;

  5. ufficio per l'organizzazione dei servizi del personale sanitario, sanitario ausiliario, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari.

Dipendono dalla direzione sanitaria, a seconda delle esigenze del servizio, i vice direttori sanitari e gli ispettori sanitari.

Art 3.

Direzione amministrativa

La direzione amministrativa provvede alla gestione dell'ente ospedaliero, sulla base delle direttive impartite dal presidente del

consiglio di amministrazione, sotto i profili giuridico ed

economico. I servizi amministrativi dipendono dalla direzione amministrativa ed assolvono le funzioni previste dal successivo art. 49.

CAPO II SERVIZI IGIENICO-ORGANIZZATIVI
Art 4.

Attribuzioni del sovraintendente sanitario

Il sovraintendente sanitario dirige e coordina ai fini igienico-organizzativi l'attivita' dell'ente che comprende piu' ospedali e ne risponde al presidente. Da lui dipendono i direttori sanitari dei singoli ospedali. Egli e' preposto a tutto il personale sanitario, tecnico, sanitario, ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi sanitari dell'ente.

In particolare il sovraintendente sanitario: Interviene alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo, del quale deve farsi menzione nel verbale delle deliberazioni; cura la raccolta e la elaborazione dei dati statistici; redige il rapporto sanitario annuale coadiuva, ai fini igienico-sanitari, l'amministrazione nell'organizzazione e nel coordinamento dei servizi ospedalieri, promuovendo a tal fine studi su problemi specifici; promuove e coordina iniziative nel campo della medicina sociale, preventiva e riabilitativa e in quella dell'educazione sanitaria; impartisce direttive di massima ai direttori sanitari dei singoli ospedali, dei quali trasmette al presidente del consiglio di amministrazione le proposte e le comunicazioni unitamente al proprio parere; convoca e presiede il consiglio sanitario centrale e cura la trasmissione dei verbali al consiglio di amministrazione; e' tenuto a partecipare, con i direttori sanitari, alle iniziative di coordinamento con le attivita' delle altre istituzioni sanitarie locali.

In caso di assenza o di impedimento, il sovraintendente sanitario e' sostituito dal direttore sanitario con maggiore anzianita' di nomina.

Art 5.

Attribuzioni del direttore sanitario

Il direttore sanitario dirige l'ospedale cui e' preposto, ai fini igienico-sanitari, e ne risponde al presidente o al sovraintendente sanitario, ove esista.

Il direttore sanitario promuove e coordina le iniziative nel campo della medicina preventiva e riabilitativa, della medicina sociale e dell'educazione sanitaria, propone iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del personale da lui dipendente; sottopone al presidente del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale, gli schemi di norme interne per la organizzazione dei servizi tecnico-sanitari; stabilisce in rapporto alle esigenze dei servizi l'impiego, la destinazione, i turni e i congedi del personale sanitario, tecnico, ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi sanitari dell'ospedale cui e' preposto in base ai criteri fissati dall'amministrazione, dandone comunicazione alla direzione amministrativa ed al sovraintendente ove esista; ha la vigilanza sul personale che da lui dipende anche dal punto di vista disciplinare, propone alla amministrazione le sostituzioni temporanee del personale sanitario; promuove l'attivita' culturale, scientifica e didattica nell'ospedale; vigila sull'archivio delle cartelle cliniche, raccoglie ed elabora i dati statistici sanitari e presenta al presidente o al sovraintendente, ove esista, la relazione annuale sull'andamento sanitario dell'Ospedale propone all'amministrazione, d'intesa con i primari ed i responsabili dei servizi sanitari, l'acquisto e la scelta degli apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari previo parere del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale quando prescritto; esprime parere, ai fini sanitari, circa le trasformazioni edilizie; vigila sulle provviste necessarie per il funzionamento sanitario dell'ospedale e per il mantenimento dell'infermo; controlla la regolare applicazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie; cura la sollecita trasmissione alle autorita' competenti delle denunce delle malattie contagiose riscontrate in ospedale e di ogni altra denuncia prescritta dalle disposizioni di legge; rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dall'amministrazione, copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti in ospedale; presiede e convoca il consiglio dei sanitari.

Il direttore-sanitario, negli enti nei quali non esista il sovraintendente sanitario, assume le attribuzioni e i poteri per questo ultimo stabiliti nell'articolo precedente.

Negli ospedali con un numero di posti-letto inferiore a 250, le funzioni di direttore sanitario possono essere affidate ad un primario di ruolo.

Art 6.

Attribuzioni del vice direttore sanitario e dell'ispettore sanitario

Gli ospedali generali regionali e gli ospedali generali provinciali con piu' di 800 posti-letto devono prevedere in organico almeno un posto di vice direttore sanitario.

Il vice direttore sanitario espleta le mansioni a lui delegate dal direttore sanitario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

I vice direttori sanitari e gli ispettori sanitari coadiuvano il sovraintendente ed i direttori sanitari nell'espletamento delle rispettive attribuzioni.

L'ispettore sanitario assolve gli incarichi demandatigli dal direttore sanitario e, in assenza di questi, dal vice direttore sanitario.

CAPO III SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA
Sezione I NORME GENERALI
Art 7.

Attribuzioni dei primari, aiuti, assistenti

L'organizzazione sanitaria dell'ospedale si articola in divisioni, sezioni e servizi speciali.

La divisione e' diretta da un primario, coadiuvato da aiuti e da assistenti.

Il primario vigila sull'attivita' e sulla disciplina del personale sanitario, tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo assegnato alla sua divisione o servizio, ha la responsabilita' dei malati, definisce i criteri diagnostici e terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti e dagli assistenti, pratica direttamente sui malati gli interventi diagnostici e curativi che ritenga di non affidare ai suoi collaboratori, formula la diagnosi definitiva, provvede a che le degenze non si prolunghino oltre il tempo strettamente necessario agli accertamenti diagnostici ed alle cure e dispone la dimissione degli infermi, e' responsabile della regolare compilazione delle cartelle cliniche, dei registri nosologici e della loro conservazione, fino alla consegna all'archivio centrale...

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