LEGGE 28 dicembre 1982, n. 948 - Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri

Coming into Force31 Dicembre 1982
End of Effective Date31 Dicembre 2018
Published date30 Dicembre 1982
Enactment Date28 Dicembre 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/12/30/082U0948/CONSOLIDATED/20181231
Official Gazette PublicationGU n.358 del 30-12-1982
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

A decorrere dal 1 gennaio 1982, sono ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato, con le modalita' indicate dalla presente legge e nella misura indicata nella tabella allegata, gli enti che svolgono attivita' di studio, di ricerca e di formazione nel campo della politica estera o di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali, elencati nella tabella stessa.

La tabella di cui al precedente comma e' soggetta ad una prima revisione, da attuarsi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e, quindi, a successive periodiche revisioni, da attuarsi ogni tre anni, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, previo motivato parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano a termini dei rispettivi regolamenti. In sede di revisione, nella tabella possono essere inclusi anche enti che non abbiano precedentemente fruito di contributo finanziario dello Stato: in tale sede si applichera' preferenzialmente il principio per cui il contributo statale non puo' essere stabilito in misura superiore al 65 per cento delle entrate risultanti dal bilancio preventivo dell'ultimo anno dell'ente interessato.

Nella tabella non sono inclusi gli enti che operano nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, per i quali si provvede in base alle procedure previste dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 7, salvo che per le attivita' di natura internazionale estranee al settore della cooperazione allo sviluppo.

Condizione per l'ammissione al contributo di cui alla presente legge e' che gli enti operino sulla base di un programma di durata almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per lo svolgimento delle attivita' programmate.

Tali attivita' devono esplicarsi in almeno uno dei seguenti settori:

1) formazione del personale diplomatico e del personale di organismi internazionali ed organizzazione di corsi di preparazione per gli aspiranti a tali carriere;

2) organizzazione di convegni, congressi e di ogni altra manifestazione culturale e scientifica a carattere internazionale;

3) pubblicazione di riviste, periodici, studi e libri destinati principalmente a contribuire alla conoscenza dei grandi temi di carattere internazionale.

Con l'entrata in vigore della presente legge, le previgenti norme recanti finanziamenti a favore degli enti di cui al primo comma sono abrogate.

Dall'importo dei contributi concessi agli enti elencati in tabella per l'anno 1982 vanno detratte le somme versate agli enti stessi a titolo di contributi ordinari previsti da leggi vigenti per il medesimo esercizio finanziario.

Sono fatte salve le contribuzioni agli enti compresi nella tabella per manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quello degli affari esteri.

Art 1.

A decorrere dal 1 gennaio 1982, sono ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato, con le modalita' indicate dalla presente legge e nella misura indicata nella tabella allegata, gli enti che svolgono attivita' di studio, di ricerca e di formazione nel campo della politica estera o di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali, elencati nella tabella stessa.

La tabella di cui al precedente comma e' soggetta ad una prima revisione, da attuarsi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e, quindi, a successive periodiche revisioni, da attuarsi ogni tre anni, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, previo motivato parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano a termini dei rispettivi regolamenti. In sede di revisione, nella tabella possono essere inclusi anche enti che non abbiano precedentemente fruito di contributo finanziario dello Stato: in tale sede si applichera' preferenzialmente il principio per cui il contributo statale non puo' essere stabilito in misura superiore al 65 per cento delle entrate risultanti dal bilancio preventivo dell'ultimo anno dell'ente interessato.

COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 30 OTTOBRE 1989, N. 354.

Condizione per l'ammissione al contributo di cui alla presente legge e' che gli enti operino sulla base di un programma di durata almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per lo svolgimento delle attivita' programmate.

Tali attivita' devono esplicarsi in almeno uno dei seguenti settori:

1) formazione del personale diplomatico e del personale di organismi internazionali ed organizzazione di corsi di preparazione per gli aspiranti a tali carriere;

2) organizzazione di convegni, congressi e di ogni altra manifestazione culturale e scientifica a carattere internazionale;

3) pubblicazione di riviste, periodici, studi e libri destinati principalmente a contribuire alla conoscenza dei grandi temi di carattere internazionale.

Con l'entrata in vigore della presente legge, le previgenti norme recanti finanziamenti a favore degli enti di cui al primo comma sono abrogate.

Dall'importo dei contributi concessi agli enti elencati in tabella per l'anno 1982 vanno detratte le somme versate agli enti stessi a titolo di contributi ordinari previsti da leggi vigenti per il medesimo esercizio finanziario.

Sono fatte salve le contribuzioni agli enti compresi nella tabella per manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quello degli affari esteri.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18, COME MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145

Art 2.

Il Ministero degli affari esteri puo' concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari agli enti compresi nella tabella allegata nonche' ad enti non compresi nella stessa tabella purche' rispondano ai requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge.

La relazione prevista dal successivo articolo 3, ultimo comma, deve contenere espressa menzione di tali iniziative e programmi e delle ragioni che hanno giustificato la concessione dei contributi straordinari.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18, COME MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145

Art 3.

Gli enti pubblici inclusi nella tabella emanata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, che la esercita nelle forme e nei modi stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Nei confronti degli altri enti inclusi nella tabella, il Ministero degli affari esteri vigila sulla destinazione dei finanziamenti concessi ai loro fini istituzionali. A tale scopo detti enti sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero degli affari esteri i bilanci preventivi e consuntivi redatti e deliberati dagli organi di amministrazione competenti nei termini e secondo le disposizioni del titolo I del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, nonche' le delibere, i documenti, gli atti e le informazioni che il Ministero degli affari esteri ritenga necessari per l'esercizio della vigilanza.

Gli enti di cui al comma precedente provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad apportare ai propri statuti le necessarie modifiche.

Il Ministro degli affari esteri presenta alle Camere una relazione annuale sull'attivita' svolta dagli enti inclusi nella tabella.

Art 3.

Gli enti pubblici inclusi nella tabella emanata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, che la esercita nelle forme e nei modi stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Nei confronti degli enti inclusi nella tabella, il Ministero degli affari esteri vigila sulla destinazione dei finanziamenti concessi ai loro fini istituzionali. A tale scopo detti enti sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero degli affari esteri i bilanci preventivi e consuntivi redatti e deliberati dagli organi di amministrazione competenti, nonche' le delibere, i documenti, gli atti e le informazioni che il Ministero degli affari esteri ritenga necessari per l'esercizio della vigilanza.

Gli enti di cui al comma precedente provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad apportare ai propri statuti le necessarie modifiche.

Il Ministro degli affari esteri presenta alle Camere una relazione annuale sull'attivita' svolta dagli enti inclusi nella tabella.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18, COME MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145

Art 4.

Il Ministro degli affari esteri sospende, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattivita' dell'ente, di comprovata destinazione dei contributi a fini non istituzionali o di gravi irregolarita' nella gestione degli stessi dandone comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Ove nel termine fissato nel decreto di cui al precedente comma le cause che hanno dato luogo alla sospensione non siano rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento. In tale caso le misure dei contributi fissate nella tabella sono modificate, secondo le procedure di cui all'articolo 1, nei limiti del contributo soppresso.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18, COME MODIFICATO...

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