LEGGE 30 novembre 1989, n. 399 - Norme per il riordinamento dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste

Coming into Force29 Dicembre 1989
Published date14 Dicembre 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/12/14/089G0475/CONSOLIDATED/19991029
Enactment Date30 Novembre 1989
Official Gazette PublicationGU n.291 del 14-12-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Definizione

  1. L'osservatorio geofisico sperimentale, disciplinato dalla legge 11 febbraio 1958, n. 73, modificata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1243, e' riordinato secondo le norme della presente legge.

  2. L'osservatorio geofisico sperimentale rientra tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e adotta, nel rispetto anche dei principi di cui alla presente legge, propri regolamenti concernenti gli organi, le strutture, l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile, il personale. Tali regolamenti sono emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 168.

Art 2.

F u n z i o n i

  1. L'osservatorio geofisico sperimentale ha il compito di svolgere, anche in collaborazione con altri enti interessati, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, studi e ricerche rivolti alla conoscenza della terra e delle sue risorse, ed in particolare:

    1. studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, con speciale riguardo allo sviluppo delle metodologie applicative ed interpretative rivolte ai settori produttivi;

    2. studi e ricerche rivolti all'individuazione ed alla valutazione di risorse minerarie e di fonti energetiche, in terra ed in mare, in Italia ed all'estero;

    3. studi e ricerche rivolti alla conoscenza dell'ambiente marino, della sua dinamica e delle sue interazioni con l'atmosfera e con la litosfera;

    4. studi e ricerche rivolti alla conoscenza della sismicita' nonche' all'analisi di fenomeni geodinamici ed idrodinamici influenti sull'ambiente, anche con finalita' di protezione civile;

    5. studi e ricerche rivolti allo sviluppo delle tecnologie di acquisizione, trattamento ed archiviazione dati e delle nuove tecnologie di interpretazione applicate allo sfruttamento delle risorse terrestri ed alla migliore utilizzazione del territorio;

    6. attivita' applicativa nei campi di sua competenza.

  2. L'osservatorio geofisico sperimentale inoltre:

    1. concorre alla qualificazione professionale di personale scientifico e tecnico nei campi di sua competenza;

    2. collabora, nei campi di sua competenza, ai programmi di cooperazione allo sviluppo promossi dal Ministero degli affari esteri;

    3. fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali sui problemi connessi con le ricerche nei campi di sua competenza;

    4. cura pubblicazioni nel campo della geofisica e della oceanografia a scopo scientifico, pratico e didattico.

  3. Nell'ambito dell'articolazione funzionale dell'osservatorio geofisico sperimentale, al centro di ricerche sismologiche di Udine, di cui all'articolo 8 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e' assegnato il compito di svolgere, in autonomia scientifica, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera d), del presente articolo, con specifici progetti, ricerche sulla sismicita' e sulla sismogenesi dell'Italia nord-orientale, gestendo e sviluppando inoltre la connessa rete di rilevamento sismico anche per fini di protezione civile. A tale scopo l'osservatorio geofisico sperimentale stabilisce gli opportuni collegamenti con l'Istituto nazionale di geofisica.

Art 2.

F u n z i o n i

  1. L'osservatorio geofisico sperimentale ha il compito di svolgere di promuovere e coordinare e, anche in collaborazione con altri enti interessati, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, studi e ricerche rivolti alla conoscenza della terra e delle sue risorse, ed in particolare:

    1. studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, con speciale riguardo allo sviluppo delle metodologie applicative ed interpretative rivolte ai settori produttivi;

    2. studi e ricerche rivolti all'individuazione ed alla valutazione di risorse minerarie e di fonti energetiche, in terra ed in mare, in Italia ed all'estero;

      c) studi e ricerche nelle scienze del mare, con particolare riferimento alle interazioni tra ambiente marino e oceanico con l'atmosfera e con la litosfera;

    3. studi e ricerche rivolti alla conoscenza della sismicita' nonche' all'analisi di fenomeni geodinamici ed idrodinamici influenti sull'ambiente, anche con finalita' di protezione civile;

    4. studi e ricerche rivolti allo sviluppo delle tecnologie di acquisizione, trattamento ed archiviazione dati e delle nuove tecnologie di interpretazione applicate allo sfruttamento delle risorse terrestri ed alla migliore utilizzazione del territorio;

    5. attivita' applicativa nei campi di sua competenza.

  2. L'osservatorio geofisico sperimentale inoltre:

    1. concorre alla qualificazione professionale di personale scientifico e tecnico nei campi di sua competenza;

    2. collabora, nei campi di sua competenza, ai programmi di cooperazione allo sviluppo promossi dal Ministero degli affari esteri;

    3. fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali sui problemi connessi con le ricerche nei campi di sua competenza;

    4. cura pubblicazioni nel campo della geofisica e della oceanografia a scopo scientifico, pratico e didattico.

    2-bis - Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica puo' avvalersi dell'ente per sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nel campo della ricerca oceanografica e geofisica sperimentale.

  3. Nell'ambito dell'articolazione funzionale dell'osservatorio geofisico sperimentale, al centro di ricerche sismologiche di Udine, di cui all'articolo 8 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e' assegnato il compito di svolgere, in autonomia scientifica, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera d), del presente articolo, con specifici progetti, ricerche...

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