LEGGE 11 febbraio 1958, n. 73 - Provvedimenti per l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste

Coming into Force18 Marzo 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/03/03/058U0073/CONSOLIDATED/20091214
Published date03 Marzo 1958
Enactment Date11 Febbraio 1958
Official Gazette PublicationGU n.54 del 03-03-1958
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' riconosciuta personalita' giuridica di diritto pubblico all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Detto Osservatorio e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art 2.

Scopi dell'Osservatorio sono:

  1. eseguire studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche, con particolare riguardo alle loro applicazioni all'industria, alla agricoltura, alle comunicazioni ed ai lavori pubblici;

  2. contribuire alla conoscenza della costituzione del sottosuolo mediante prospezioni geofisiche;

  3. curare pubblicazioni nel campo della geofisica a scopo scientifico, pratico e didattico;

  4. svolgere ogni altra attivita' utile ai fini dello sviluppo degli studi e delle ricerche geofisiche.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni di ricerca scientifica, l'Osservatorio coordina la propria attivita' con quella dell'Istituto nazionale di geofisica, e con quella generale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art 3.

Il patrimonio dell'Osservatorio e' costituito:

  1. dai beni mobili (strumenti, macchinari e libri, di proprieta' dell'Osservatorio stesso);

  2. dagli apporti che donazioni, cessioni, acquisti e per qualunque altra via siano pervenuti o pervengano all'Osservatorio dal suo esercizio o da enti o da privati;

  3. dai fondi destinati a tale scopo dal Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio sui residui attivi del bilancio.

Art 4.

All'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste e' concesso l'uso perpetuo degli immobili dello Stato, attualmente ad esso destinati, con l'obbligo del pagamento del canone annuo, nella misura fissa di lire 1000 e delle spese per la manutenzione degli immobili medesimi.

Art 5.

L'Osservatorio provvede al proprio funzionamento:

  1. con le eventuali rendite del proprio patrimonio;

  2. con il contributo dello Stato di cui all'art. 11 a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

  3. con gli eventuali proventi delle proprie attivita';

  4. con i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi di enti o di privati.

Art 5.

L'Osservatorio provvede al proprio funzionamento:

  1. con le eventuali rendite del proprio patrimonio;

  2. con il contributo dello Stato di cui all'art. 11 a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

  3. con gli eventuali proventi delle proprie attivita';

  4. con i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi di enti o di privati.

Per il perseguimento degli scopi istituzionali e' attribuito all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste un fondo di dotazione di lire quattro miliardi per l'anno 1985.

Art 6.

L'Osservatorio e' retto da un Consiglio di amministrazione del quale fanno parte:

  1. due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione di cui uno scelto tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geologia, geologia applicata e geodesia nelle Universita' italiane;

  2. un rappresentante del Ministero del tesoro;

  3. un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

  4. un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica.

Partecipa al Consiglio di amministrazione il direttore dell'Osservatorio, con voto consultivo.

Su delibera del Consiglio di amministrazione, da sottoporre alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, potranno essere chiamati a far parte del Consiglio stesso rappresentanti, in numero non superiore a tre, degli enti pubblici o privati che diano un notevole apporto finanziario o tecnico all'attivita'...

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