LEGGE 28 luglio 2016, n. 153 - Norme per il contrasto al terrorismo, nonche' ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015

Coming into Force24 Agosto 2016
Published date09 Agosto 2016
Enactment Date28 Luglio 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/08/09/16G00165/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.185 del 09-08-2016 - Suppl. Ordinario n. 31
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:

  1. la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;

  2. la Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005;

  3. il Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003;

  4. la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;

  5. il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, alla Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005, al Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, e al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

Art 3.

Definizioni

  1. Ai fini della presente legge, si intendono:

  1. per «materia radioattiva»: le materie nucleari e altre sostanze radioattive contenenti nuclidi che sono caratterizzati da disintegrazione spontanea, con contestuale emissione di uno o piu' tipi di radiazione ionizzante come particelle alfa, beta, neutroni o raggi gamma, e che, per le loro proprieta' radiologiche o fissili, possono causare la morte, gravi lesioni alle persone o danni rilevanti a beni o all'ambiente;

  2. per «materie nucleari»: il plutonio, eccetto quello con una concentrazione isotopica superiore all'80 per cento nel plutonio 238, l'uranio 233, l'uranio arricchito negli isotopi 235 o 233, l'uranio contenente una miscela di isotopi come si manifesta in natura in forma diversa da quella di minerale o residuo di minerale, ovvero ogni materiale contenente una o piu' delle suddette categorie;

  3. per «uranio arricchito negli isotopi 235 o 233»: l'uranio contenente l'isotopo 235 o 233 o entrambi in una quantita' tale che il rapporto di quantita' della somma di questi isotopi con l'isotopo 238 e' maggiore del rapporto dell'isotopo 235 rispetto all'isotopo 238 che si manifesta in natura;

  4. per «impianto nucleare»:

    1) ogni reattore nucleare, inclusi i reattori installati in natanti, veicoli, aeromobili od oggetti spaziali da utilizzare come fonte di energia per la propulsione di tali natanti, veicoli, aeromobili od oggetti spaziali ovvero per ogni altro scopo;

    2) ogni impianto o mezzo di trasporto utilizzato per la produzione, l'immagazzinamento, il trattamento o il trasporto di materia radioattiva;

  5. per «ordigno nucleare»:

    1) ogni congegno esplosivo nucleare;

    2) ogni dispositivo a dispersione di materia radioattiva od ogni ordigno a emissione di radiazioni che, in ragione delle sue proprieta' radiologiche, causa la morte, gravi lesioni personali o danni sostanziali a beni o all'ambiente;

  6. per «ISIN»: l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.

Art 4.

Modifiche al codice penale

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. dopo l'articolo 270-quinquies sono inseriti i seguenti:

    Art. 270-quinquies.1 (Finanziamento di condotte con finalita' di terrorismo). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies e' punito con la reclusione da sette a quindici...

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