DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 1948, n. 137 - Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale

Coming into Force21 Marzo 1948
Enactment Date04 Marzo 1948
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/03/20/048U0137/CONSOLIDATED/20091214
Published date20 Marzo 1948
Official Gazette PublicationGU n.67 del 20-03-1948
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, dei decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro ad interim per l'Africa italiana e del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: Art. 1.

Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti spettano:

1) per il periodo dall'11 giugno 1940 alle ore 20 dell'8 settembre 1943:

  1. ai militari appartenenti a reparti delle Forze armate mobilitati operanti, quando tali reparti, con apposite disposizioni degli Stati Maggiori di dette Forze armate, siano stati riconosciuti partecipanti alla condotta od allo svolgimento delle operazioni durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse;

  2. ai militarizzati al seguito dell'esercito operante od assegnati ad altre Forze armate operanti nelle condizioni di cui alla lettera precedente;

2) per il periodo dalle ore 20 dell'8 settembre 1943 all'8 maggio 1945 (guerra di liberazione):

ai militari ed ai militarizzati appartenenti od assegnati a reparti delle Forze armate, mobilitati operanti, quando tali reparti, con apposite disposizioni degli Stati Maggiori di dette Forze armate, siano riconosciuti partecipanti in modo diretto ed immediato alla condotta od allo svolgimento delle operazioni durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse.

Per i militari ed i militarizzati che, pur avendo appartenuto od essendo stati assegnati, durante la guerra di liberazione, a reparti mobilitati in zona di operazioni, non si siano trovati nelle specifiche condizioni indicate nel n. 2 del comma precedente, il servizio prestato nei reparti medesimi e' tuttavia computato, secondo le vigenti disposizioni, ai fini degli aumenti periodici di stipendio spettanti ai pubblici dipendenti.

Art 2.

Agli effetti del presente decreto sono considerati militarizzati:

  1. coloro che abbiano ottenuto la militarizzazione ai sensi del regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707, della legge 25 agosto 1940, n. 1304, della legge 10 novembre 1940, n. 1610 del bando 6 febbraio 1942, n. 108, del bando 9 marzo 1942, n. 118, o dell'art. 1 del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123;

  2. i militarizzati dell'Africa italiana ai sensi dei decreti del Governo generale dell'A.O.L. 24 settembre 1940, n. 1930, e 30 dicembre 1940, n. 1810.

Art 3.

Ai militari ed ai militarizzati che, dopo il 14 ottobre 1943, attraversando le linee nemiche, raggiunsero il territorio non occupato dalle Forze armate tedesche e si posero a disposizione di in Comando militare nazionale, e' riconosciuta la qualita' di combattenti, computandosi un periodo di sessanta giorni, agli effetti dei conseguenti benefici.

Art 4.

Per i militari ed i militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni, il periodo di prigionia e' computato, agli effetti delle vigenti disposizioni, fino alla data del rimpatrio ovvero, se questo sia stato volontariamente ritardato, fino alla data della cessazione dello...

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