VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art
1.
Durante lo stato di guerra i personali civili e salariati delle Amministrazioni della guerra, della marina, e dell'aeronautica nonche' i personali civili e salariati dello Stato in servizio nelle Amministrazioni stesse possono, con disposizione del Ministro competente, essere assoggettati alla giurisdizione militare, a seconda delle funzioni che esercitano o dei Comandi, Enti, Reparti o Stabilimenti presso i quali prestano servizio.
In tale posizione detti personali, nei rapporti tra loro ed i militari delle Forze armate, sono soggetti alle norme dei vigenti regolamenti di disciplina militare, in base all'equiparazione di rango a grado militare da stabilirsi dal Ministro competente di concerto con quello per le finanze.
Ciascun Ministero militare fissera' le modalita' per l'uso delle divise o distintivi da parte dei propri personali militarizzati con la presente legge.
Art
2.
Il trattamento economico, che eventualmente potra' essere assegnato al personale militarizzato in applicazione della presente legge, sara' stabilito con decreti dei Ministri competenti di concerto con quello per le finanze.
Art
3.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano al personale militarizzato ai sensi del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707.
Art
4.
Ai fini dell'assoggettamento alla giurisdizione militare e dell'applicazione dei regolamenti di disciplina militare ai personali di cui al precedente articolo 1, la presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, ad ogni altro fine, dal giorno 11 giugno 1940-XVIII.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque...