LEGGE 28 marzo 1968, n. 382 - Norme per agevolare il finanziamento degli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade

Coming into Force28 Aprile 1968
Enactment Date28 Marzo 1968
Published date13 Aprile 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/04/13/068U0382/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.96 del 13-04-1968
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464 e dall'articolo 11 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e' sostituito dal seguente:

"I mutui contratti e le obbligazioni emesse da consorzi o da societa' per azioni a prevalente capitale pubblico, concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, nonche' da enti locali o da consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete autostradale, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi fino all'intero importo dell'investimento complessivo per la realizzazione delle opere risultante dal piano finanziario di cui al precedente articolo 2, dedotto il contributo statale".

Art 1.

Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464 e dall'articolo 11 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e' sostituito dal seguente:

"I mutui contratti e le obbligazioni emesse da consorzi o da societa' per azioni a prevalente capitale pubblico, concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, nonche' da enti locali o da consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete autostradale, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi fino all'intero importo dell'investimento complessivo per la realizzazione delle opere risultante dal piano finanziario di cui al precedente articolo 2, dedotto il contributo statale".1 AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l'art. 97, comma 1, lettera r)) che "Sono soppresse le funzioni amministrative relative alla concessione della garanzia per mutui e obbligazioni contratti da societa' concessionarie di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 382".

Art 2.

Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, e' sostituito dai seguenti:

"La garanzia dello Stato, di cui al precedente articolo 1, su richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti, diventa automaticamente operante dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.

A seguito dei pagamenti effettuati al creditore o agli...

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