Art
1.
L'esercizio di attivita' di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichita' o di interesse storico od archeologico e' soggetto, salvo quanto specificamente previsto dalla presente legge, alle disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Tutti coloro che intendono esercitare una delle attivita' indicate nel comma precedente devono essere iscritti in una speciale sezione del registro istituito con l'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
L'iscrizione e' obbligatoria anche per gli studi d'arte o istituzioni analoghe quando vi si pratica la vendita o l'esposizione a fine di vendita delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma.
L'autorizzazione all'esercizio del tipo di attivita', per la quale e' stata ottenuta l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, e' rilasciata dal sindaco competente a norma dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426; la suddetta autorizzazione non e' subordinata ai vincoli derivanti dai piani di sviluppo e di adeguamento, previsti nel capo II della legge citata.
Art
1.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N.490
Art
2.
Chiunque esercita una delle attivita' previste all'articolo 1 deve porre a disposizione dell'acquirente gli attestati di autenticita' e di provenienza delle opere e degli oggetti ivi indicati, che comunque si trovino nell'esercizio o nell'esposizione.
All'atto della vendita il titolare dell'impresa o l'organizzatore dell'esposizione e' tenuto a rilasciare all'acquirente copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticita' e indicazione della provenienza, recanti la sua firma.
Art
2.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N.490
Art
3.
Chiunque, al fine di trarne illecito profitto, contraffa', altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, od un oggetto di antichita' o di interesse storico od archeologico e' punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da lire centomila fino a lire tre milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichita', o di oggetti di interesse storico od archeologico.
Art
3.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N.490
Art
4.
Alle stesse pene indicate nell'articolo precedente soggiace:
1) chiunque, conoscendone la falsita', autentica opere od oggetti, indicati nei precedenti articoli...