LEGGE 21 novembre 1988, n. 508 - Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti

Coming into Force10 Dicembre 1988
Published date25 Novembre 1988
Enactment Date21 Novembre 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/11/25/088G0583/CONSOLIDATED/20071228
Official Gazette PublicationGU n.277 del 25-11-1988
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Aventi diritto alla indennita' di accompagnamento

  1. La disciplina della indennita' di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, e' modificata come segue.

  2. L'indennita' di accompagnamento e' concessa:

    1. ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;

    2. ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.

  3. Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l'indennita' di accompagnamento non e' incompatibile con lo svolgimento di attivita' lavorativa ed e' concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.

  4. L'indennita' di accompagnamento di cui alla presente legge non e' compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidita' contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

  5. Resta salva per l'interessato la facolta' di optare per il trattamento piu' favorevole.

  6. L'indennita' di accompagnamento e' concessa ai cittadini residenti nel territorio nazionale.

Art 2.

Misura e periodicita' delle indennita' di accompagnamento

  1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, l'importo della indennita' di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti e con espressa esclusione di ogni altra categoria equiparata, e' stabilito in L. 588.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

  2. Per gli anni successivi, sempre alle condizioni di cui al comma 1, tale adeguamento sara' calcolato con riferimento all'importo della indennita' di accompagnamento percepita, al 1 gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai ciechi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A, n. 1, allegata alla legge medesima.

  3. A decorrere dal 1 gennaio 1988, l'importo della indennita' di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e' stabilito in L. 539.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

  4. Per gli anni successivi detto adeguamento sara' calcolato con riferimento all'importo della indennita' di accompagnamento percepita, al 1 gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A-bis, allegata alla legge medesima.

  5. L'indennita' di accompagnamento e' corrisposta per dodici mensilita'.

Art 2.

Misura e periodicita' delle indennita' di accompagnamento

  1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, l'importo della indennita' di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti e con espressa esclusione di ogni altra categoria equiparata, e' stabilito in L. 588.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.1

  2. Per gli anni successivi, sempre alle condizioni di cui al comma 1, tale adeguamento sara' calcolato con riferimento all'importo della indennita' di accompagnamento percepita, al 1 gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai ciechi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A, n. 1, allegata alla legge medesima.1

  3. A decorrere dal 1 gennaio 1988, l'importo della indennita' di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e' stabilito in L. 539.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.1

  4. Per gli anni successivi detto adeguamento sara' calcolato con riferimento all'importo della indennita' di accompagnamento percepita, al 1 gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A-bis, allegata alla legge medesima. 1

  5. L'indennita' di accompagnamento e' corrisposta per dodici mensilita'.

Art 3.

Istituzione, misura e periodicita' di una speciale indennita' in favore dei ciechi parziali

  1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, e' concessa una speciale indennita' non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilita'.

  2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio agli attuali beneficiari della pensione non reversibile di cui all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

  3. L'indennita' speciale di cui al comma 1 non si applica alle altre categorie di minorati civili.

  4. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla base degli importi sopra indicati con le modalita' previste dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

Art 3.

Istituzione, misura e periodicita' di una speciale indennita' in favore dei ciechi parziali

  1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, e' concessa una speciale indennita' non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilita'.

  2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio agli attuali beneficiari della pensione non reversibile di cui all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663...

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