IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:
Art
1.
La sopratassa stabilita dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, richiamato dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, per l'omesso o ritardato versamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' elevata dal dieci al quindici per cento.
La disposizione del comma precedente si applica anche per l'omesso o ritardato versamento dell'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facolta' di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
La sopratassa stabilita nella misura minima del due per cento dal secondo comma dell'art. 92 del decreto indicato nel primo comma e' elevata al tre per cento.
In deroga alle disposizioni del primo e terzo comma dell'art. 98 del decreto indicato nel primo comma, le sopratasse di cui ai commi precedenti sono iscritte a ruolo in base alla dichiarazione alla quale si riferisce l'omesso o ritardato versamento.
Art
2.
Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, elevati dal 2,50% al 5% dall'art. 8 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 354, sono stabiliti nella misura del sei per cento. Nella stessa misura e' elevato l'interesse semestrale per ritardato rimborso di cui all'art. 44 del predetto decreto.
L'interesse stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, richiamato dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, per l'omesso o ritardato versamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' elevato al dodici per cento.
L'elevazione della misura degli interessi per ritardata...