LEGGE 14 agosto 1974, n. 354 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonche' per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria

Coming into Force21 Agosto 1974
Published date20 Agosto 1974
Enactment Date14 Agosto 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/08/20/074U0354/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.217 del 20-08-1974
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonche' per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, il primo comma e' sostituito dal seguente:

Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' soppresso ed il quarto comma del predetto articolo 21 e' sostituito dal seguente:

"La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro per le finanze, la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso puo' essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti".

Dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente:

Art. 2-bis. - All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo comma, dopo la parola: "operazioni", sono aggiunte le seguenti:

"Lo stesso Ministro, con propri decreti, puo' altresi' determinare, per gli esercenti arti e professioni, le modalita' ed i termini per l'emissione, la numerazione, la registrazione e la conservazione delle fatture relativamente ad operazioni per le quali si rende particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo II del presente decreto".

Gli articoli 3, 4 e 5 sono soppressi.

L'articolo 6 e' sostituito con il seguente:

Nelle fatture o nei documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT