IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005;
Visto, in particolare, l'articolo 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al Governo per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Vista la legge 27 giugno 1991, n. 220;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi, rispettivamente, in data 15 marzo 2006 e in data 22 marzo 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 9 febbraio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche all'articolo 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
L'articolo 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
Art. 19. 1. Il consiglio nazionale del notariato provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dall'esercizio dell'attivita' notarile, uniformi per tutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio. L'impresa assicuratrice e' scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.
2. Nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, e' fatta salva la facolta' di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese.
3. Gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell'obbligo sono resi disponibili...