IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, sugli oli minerali e carburanti, in relazione allo art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento dei gas di petrolio liquefatti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: Articolo unico
E' approvato l'annesso regolamento recante norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti (g.p.l.) per autotrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 gennaio 1971 SARAGAT COLOMBO - RESTIVO Visto,il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 174. - VALENTINI