DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1976, n. 32 - Norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada

Coming into Force20 Marzo 1976
Enactment Date03 Gennaio 1976
Published date05 Marzo 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/03/05/076U0032/CONSOLIDATED/20060109
Official Gazette PublicationGU n.60 del 05-03-1976
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145;

Sentite le associazioni, di cui alla lettera d) dell'articolo 3 della suindicata legge, ai sensi dell'art. 66 della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta:

Sono approvate le norme di esecuzione relative al titolo I nonche' quelle relative agli articoli 46, 60 e 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, che, vistate dal Ministro per i trasporti, sono annesse al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 gennaio 1976 LEONE MORO - MARTINELLI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 febbraio 1976

Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 44

Norme di esecuzione della L 6 giugno 1974, n. 298

NORME DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 6 GIUGNO 1974, N. 298, MODIFICATA DALLA LEGGE 28 APRILE 1975, N. 145

Art 1. - Terminologia

Nelle presenti norme di esecuzione:

  1. con il termine "legge" non seguito da alcuna specificazione si intende la legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145;

  2. con il termine "albo" si intende l'albo provinciale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

  3. con il termine "autorizzazione" si intende l'autorizzazione all'autotrasporto di cose per conto di terzi;

  4. con il termine "ufficio provinciale M.C.T.C." si intende l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art 2. - art. 1 della legge

Contenuto dell'albo

L'albo deve contenere i seguenti dati:

  1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalita' dell'imprenditore per le imprese individuali, ovvero la ragione sociale o denominazione con precisazione del tipo di societa' per le imprese sociali e con indicazione in ogni caso del numero di iscrizione all'albo;

  2. sede principale dell'impresa con numero di codice di avviamento postale;

  3. sedi secondarie dell'impresa, con numero di codice di avviamento postale;

  4. sedi italiane, amministrative o di fatto (succursali, filiali o simili), di imprese di Stati esteri con l'indicazione del rappresentante dell'impresa ad esse preposto e con numero di codice di avviamento postale;

  5. numero e data di iscrizione dell'impresa nel registro delle ditte ovvero nell'albo delle imprese artigiane, istituiti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per ciascuna delle sedi indicate alle precedenti lettere b), c) e d);

  6. estremi delle autorizzazioni di cui al comma secondo dell'art. 41 della legge, distinte per provincia, con l'indicazione delle relative portate utili complessivamente assegnate all'impresa;

  7. indicazione, eventualmente riepilogativa per gruppi omogenei, delle autorizzazioni speciali accordate ai sensi del quarto comma dell'art. 41 della legge, distinte per provincia, con l'indicazione dei limiti in esse stabiliti;

  8. estremi delle autorizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 42 della legge, con l'indicazione delle relative portate utili e del comune da cui sono rilasciate;

  9. estremi delle abilitazioni per trasporti speciali, per le imprese iscritte nell'apposita sezione speciale dell'albo, prevista dall'art. 16 della legge.

Per l'impresa, iscritta in via provvisoria nell'elenco separato ai sensi della prima parte del comma sesto dell'art. 13 della legge, i dati di cui alle lettere e) e seguenti del comma precedente sono inseriti dopo il rilascio delle autorizzazioni.

Fra le annotazioni eventuali, da apporre in corrispondenza di ciascuna impresa iscritta, deve essere indicata, su richiesta dell'impresa individuale interessata, la denominazione della relativa ditta, qualora questa non sia costituita soltanto dal cognome e nome dell'imprenditore. Deve inoltre essere sempre indicata ogni eventuale sospensione dell'impresa dall'albo, da qualsiasi motivo determinata, mediante l'annotazione "iscrizione sospesa". Deve infine essere indicato il carattere provvisorio dell'iscrizione all'albo nei casi previsti dall'ultima parte del comma sesto dell'art. 13 della legge, mediante l'annotazione "iscrizione provvisoria".

Art 3. - art. 3, comma primo, lettera c); della legge

Rappresentanti delle regioni nel comitato centrale

La designazione dei quattro rappresentanti delle regioni e dei relativi supplenti nel comitato centrale per l'albo viene effettuata, su richiesta del Ministro per i trasporti, dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella osservanza del criterio di ripartizione della rappresentanza stabilito dall'art. 3, comma primo, lettera c), della legge.

Art 3. - art. 3, comma primo, lettera c); della legge

Rappresentanti delle regioni nel comitato centrale

La designazione dei quattro rappresentanti delle regioni e dei relativi supplenti nel comitato centrale per l'albo viene effettuata, su richiesta del Ministro per i trasporti, dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella osservanza del criterio di ripartizione della rappresentanza stabilito dall'art. 3, comma primo, lettera c), della legge.2

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 ha disposto (con l'art. 14, comma 1 lettera b)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 del presente decreto, sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, e successive modificazioni.

Art 4. - art. 3, comma primo, lettera d), e comma quarto della legge

Rappresentanti di associazioni nazionali nel comitato centrale

Par. 1. - Le designazioni dei dieci rappresentanti delle associazioni nazionali indicate all'art. 3, comma primo, lettera d), della legge e dei relativi supplenti nel comitato centrale pei l'albo vengono effettuate, su richiesta del Ministero dei trasporti, nel numero di otto dalle associazioni nazionali piu' rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e nel numero di due dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, che contino fra i propri associati enti cooperativi di autotrasporto di cose per conto di terzi.

Par. 2. - Ai fini delle designazioni di cui al paragrafo precedente, le associazioni nazionali della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi piu' rappresentative sono determinate dal Ministero dei trasporti, con le modalita' stabilite nel presente articolo, fra quelle che, entro i termini previsti dal comma seguente, abbiano documentato il possesso alla data di scadenza dei termini stessi, di tutti i requisiti seguenti:

1) un ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;

2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, di appartenenti alla categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;

3) un'anzianita' di costituzione di almeno tre anni, quale indice presuntivo di sufficiente esperienza, durante i quali siano state date concrete manifestazioni di attivita' svolte nell'interesse professionale della categoria, quali la partecipazione alla stipulazione di contratti o accordi collettivi di lavoro, la trattazione di vertenze collettive di lavoro, lo svolgimento di efficaci azioni sindacali, la collaborazione fornita alla pubblica amministrazione con la partecipazione a commissioni o con la consulenza nella predisposizione di norme ovvero in trattative internazionali in materia di autotrasporto di cose;

4) un'organizzazione periferica, diretta o per mezzo di associazioni locali aderenti, aventi sedi in almeno trenta circoscrizioni provinciali;

5) l'effettiva rappresentanza di associati in numero non inferiore a 1500 ovvero complessivamente titolari di autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per una portata utile di almeno 30.000 tonnellate.

Le associazioni nazionali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che ritengano di aver titolo per essere comprese tra le otto associazioni nazionali piu' rappresentative ai fini delle designazioni di cui al paragrafo precedente, devono presentare al Ministero dei trasporti una copia dell'atto costitutivo, dello statuto e...

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