DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1981, n. 212 - Norme di attuazione relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne alcuni loro dispositivi e caratteristiche

Coming into Force31 Maggio 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/05/16/081U0212/CONSOLIDATED/20140305
Published date16 Maggio 1981
Enactment Date10 Febbraio 1981
Official Gazette PublicationGU n.133 del 16-05-1981 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge che prevede l'emanazione delle prescrizioni tecniche adeguate alle corrispondenti disposizioni approvate dai competenti organi delle Comunita' europee;

Viste le seguenti direttive particolari adottate dal Consiglio delle Comunita' europee in materia di omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;

74/152/CEE del 4 marzo 1974 concernente la velocita' massima e le piattaforme di carico;

74/346/CEE del 25 giugno 1974 concernente i retrovisori; 74/347/CEE del 25 giugno 1974 concernente il campo di visibilita' ed i tergicristalli modificata con direttiva

79/1073/CEE del 22 novembre 1979;

75/321/CEE del 20 maggio 1975 concernente lo sterzo;

75/322/CEE del 20 maggio 1975 concernente la soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata;

76/432/CEE del 6 aprile 1976 concernente la frenatura;

76/763/CEE del 27 luglio 1976 concernente i sedili per accompagnatore;

77/311/CEE del 29 marzo 1977 concernente il livello sonoro all'orecchio del conducente;

77/536/CEE del 28 giugno 1977 concernente i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento;

77/537/CEE del 28 giugno 1977 concernente le misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel;

78/764/CEE del 25 luglio 1978 concernente il sedile del conducente;

78/933/CEE del 17 ottobre 1978 concernente l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

Attesa la necessita' di conformarsi alle prescrizioni tecniche adottate con le predette direttive particolari;

Visto il capo I del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Art. 1.

Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione CEE ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda:

  1. velocita' massima e piattaforme di carico;

  2. retrovisori;

  3. campo di visibilita' e tergicristalli;

  4. sterzo;

  5. soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata;

  6. frenatura;

  7. sedili per accompagnatore;

  8. livello sonoro all'orecchio del conducente;

  9. dispositivi di protezione in caso di capovolgimento;

  10. misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel;

  11. sedile del conducente;

  12. installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa, si applicano le prescrizioni indicate negli allegati al presente decreto da 1 a 12.

I trattori agricoli o forestali a ruote possono essere muniti di una o piu' piattaforme di carico conformemente alle prescrizioni dell'allegato 1; il carico massimo ammissibile non puo' superare l'80% del peso a vuoto del trattore in ordine di marcia.

Il livello sonoro all'orecchio del conducente, misurato conformemente alle prescrizioni dell'allegato 8 non deve superare i seguenti limiti:

90 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo I dell'allegato 8

o

86 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo II dell'allegato 8.

Durante un periodo transitorio che terminera' ad una data che sara' fissata dai competenti organi Comunitari, tali limiti sono aumentati di 6 db (A) per le prove effettuate nelle condizioni previste al punto 3.2.1.1. del capo I dell'allegato 8 ed al punto 3.2.1.1. del capo II dell'allegato 8.

Durante lo stesso periodo il livello sonoro all'orecchio del conducente per i trattori agricoli o forestali a ruote senza cabina misurato conformemente alle prescrizioni dell'allegato 8, non deve superare i seguenti limiti:

96 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo I dell'allegato 8

o

92 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo II dell'allegato 8.

Il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento deve equipaggiare i trattori agricoli o forestali a ruote aventi le seguenti caratteristiche:

- altezza minima dal suolo non superiore a 1000 mm,

- carreggiata fissa o regolabile di uno degli assi motori non inferiore a 1150 mm,

- possibilita' di essere munito di un dispositivo di accoppiamento polivalente per attrezzature smontabili e di un dispositivo di trazione,

- massa compresa tra 1,5 e 4,5 tonnellate, corrispondente al peso a vuoto del trattore in ordine di marcia, senza accessori forniti a richiesta, con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente, nonche' il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento ed i pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge che prevede l'emanazione delle prescrizioni tecniche adeguate alle corrispondenti disposizioni approvate dai competenti organi delle Comunita' europee;

Viste le seguenti direttive particolari adottate dal Consiglio delle Comunita' europee in materia di omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;

74/152/CEE del 4 marzo 1974 concernente la velocita' massima e le piattaforme di carico;

74/346/CEE del 25 giugno 1974 concernente i retrovisori; 74/347/CEE del 25 giugno 1974 concernente il campo di visibilita' ed i tergicristalli modificata con direttiva

79/1073/CEE del 22 novembre 1979;

75/321/CEE del 20 maggio 1975 concernente lo sterzo;

75/322/CEE del 20 maggio 1975 concernente la soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata;

76/432/CEE del 6 aprile 1976 concernente la frenatura;

76/763/CEE del 27 luglio 1976 concernente i sedili per accompagnatore;

77/311/CEE del 29 marzo 1977 concernente il livello sonoro all'orecchio del conducente;

77/536/CEE del 28 giugno 1977 concernente i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento;

77/537/CEE del 28 giugno 1977 concernente le misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel;

78/764/CEE del 25 luglio 1978 concernente il sedile del conducente;

78/933/CEE del 17 ottobre 1978 concernente l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

Attesa la necessita' di conformarsi alle prescrizioni tecniche adottate con le predette direttive particolari;

Visto il capo I del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Art. 1.

Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione CEE ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda:

  1. velocita' massima e piattaforme di carico;

  2. retrovisori;

  3. campo di visibilita' e tergicristalli;

  4. sterzo;

  5. soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata;

  6. frenatura;

  7. sedili per accompagnatore;

  8. livello sonoro all'orecchio del conducente;

  9. dispositivi di protezione in caso di capovolgimento;

  10. misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel;

  11. sedile del conducente;

  12. installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa, si applicano le prescrizioni indicate negli allegati al presente decreto da 1 a 12.

I trattori agricoli o forestali a ruote possono essere muniti di una o piu' piattaforme di carico conformemente alle prescrizioni dell'allegato 1; il carico massimo ammissibile non puo' superare l'80% del peso a vuoto del trattore in ordine di marcia.

Il livello sonoro all'orecchio del conducente, misurato conformemente alle prescrizioni dell'allegato 8 non deve superare i seguenti limiti:

90 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo I dell'allegato 8

o

86 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo II dell'allegato 8.

Durante un periodo transitorio che terminera' ad una data che sara' fissata dai competenti organi Comunitari, tali limiti sono aumentati di 6 db (A) per le prove effettuate nelle condizioni previste al punto 3.2.1.1. del capo I dell'allegato 8 ed al punto 3.2.1.1. del capo II dell'allegato 8.

Durante lo stesso periodo il livello sonoro all'orecchio del conducente per i trattori agricoli o forestali a ruote senza cabina misurato conformemente alle prescrizioni dell'allegato 8, non deve superare i seguenti limiti:

96 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo I dell'allegato 8

o

92 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo II dell'allegato 8.

Il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento deve equipaggiare i trattori agricoli o forestali a ruote aventi le seguenti caratteristiche:

- altezza minima dal suolo non superiore a 1000 mm,

- carreggiata fissa o regolabile di uno degli assi motori non inferiore a 1150 mm,

- possibilita' di essere munito di un dispositivo di accoppiamento polivalente per attrezzature smontabili e di un dispositivo di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT