DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1957, n. 818 - Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

Coming into Force02 Ottobre 1957
Enactment Date26 Aprile 1957
Published date17 Settembre 1957
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1957/09/17/057U0818/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.231 del 17-09-1957
TITOLO I - I CONTRIBUTI
CAPO 1° - Contributi obbligatori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:

Art 1.

Le persone soggette alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria in base alle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono essere assicurate anche se continuano o iniziano l'attivita' retribuita alle dipendenze alle dipendenze altrui dopo il compimento del 60° anno di eta' se uomini e del 55° se donne.

La disposizione relativa all'eta' di cui al precedente comma si applica anche ai fini del pagamento dei contributi previsti dall'art. 27 della legge 26 agosto 1950, n. 860, per la tutela della maternita' delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi familiari.

Art 2.

I contributi per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono dovuti per le persone soggette ad almeno una delle assicurazioni obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Dai detti contributi sono comunque esclusi i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza iscritti obbligatoriamente a enti o istituti previdenziali che abbiano tra i propri scopi anche l'assistenza agli orfani degli iscritti.

Art 3.

I contributi base di cui alle tabelle A e B, n. 1, allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, nonche' quelli a percentuale dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati ed alle assicurazioni per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e quelli per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono commisurati all'intera retribuzione determinata secondo le disposizioni degli articoli 27, 28, 29 e 30 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, salvo i casi in cui siano stabilite apposite tabelle di retribuzioni medie, ai sensi del quarto comma dell'art. 6, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, o contribuzioni in misura fissa ai sensi del comma terzo dell'art. 17 della stessa legge.

Le somme corrisposte a titolo di gratificazione annuale o periodica, di cui all'art. 27, lett. A), punto 4, del testo unico sopra citato, sono da computare nel periodo di paga in cui vengono effettivamente pagate allo stesso modo sono da computare i conguagli di retribuzione dovuti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo.

In caso di cessazione o di sospensione del rapporto di lavoro, le somme dovute per i titoli di cui al precedente comma debbono essere comunque computate in aggiunta alla retribuzione dell'ultimo periodo di paga.

Art 3.

I contributi base di cui alle tabelle A e B, n. 1, allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, nonche' quelli a percentuale dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati ed alle assicurazioni per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e quelli per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono commisurati all'intera retribuzione determinata secondo le disposizioni degli articoli 27, 28, 29 e 30 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, salvo i casi in cui siano stabilite apposite tabelle di retribuzioni medie, ai sensi del quarto comma dell'art. 6, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, o contribuzioni in misura fissa ai sensi del comma terzo dell'art. 17 della stessa legge.

COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153.

COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153.

Art 4.

Agli effetti del computo dei contributi a percentuale di cui all'articolo precedente si osserva il limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all'art. 15, commi 3° e 4°, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

La retribuzione giornaliera, per coloro che sono retribuiti a settimana, quattordicina, quindicina o mese, si ottiene dividendo la retribuzione complessiva rispettivamente per 6, 12, 13, 26 nel caso che la retribuzione stessa si riferisca a tutte le giornate lavorative comprese nei detti periodi di paga; e per il numero delle giornate effettivamente retribuite se esso e' inferiore a quello delle giornate lavorative comprese nel periodo di paga.

Il limite minimo di retribuzione di cui al primo comma si osserva anche nel caso che debbano essere stabilite tabelle di retribuzioni medie in applicazione del quarto comma dell'art. 6, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art 5.

Qualora il periodo di paga sia stabilito a quattordicina, a quindicina o a mese, e il lavoratore abbia prestato la sua opera solo per una parte del periodo, sono dovuti tanti contributi base settimanali quante sono le settimane intere o frazioni di esse con effettiva prestazione di lavoro.

Il valore di tali contributi e' quello della classe corrispondente all'importo che si ottiene dividendo la retribuzione corrisposta nel periodo di paga per il numero dei contributi dovuti.

Qualora il lavoratore, durante l'assenza dal lavoro, riceva in tutto o in parte la retribuzione o, essendo il periodo di paga mensile, presti opera in tutte le settimane comprese nel mese, anche se non per l'intero periodo, si applicano le norme comuni.

Per gli operai turnisti e gli operai giornalieri non agricoli che prestano opera saltuaria i contributi base settimanali possono essere ragguagliati a giornata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art 5.

Qualora il periodo di paga sia stabilito a quattordicina, a quindicina o a mese, e il lavoratore abbia prestato la sua opera solo per una parte del periodo, sono dovuti tanti contributi base settimanali quante sono le settimane intere o frazioni di esse con effettiva prestazione di lavoro.

Il valore di tali contributi e' quello della classe corrispondente all'importo che si ottiene dividendo la retribuzione corrisposta nel periodo di paga per il numero dei contributi dovuti.

Qualora il lavoratore, durante l'assenza dal lavoro, riceva in tutto o in parte la retribuzione o, essendo il periodo di paga mensile, presti opera in tutte le settimane comprese nel mese, anche se non per l'intero periodo, si applicano le norme comuni.

COMMA ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1975, N. 160.

Art 6.

I contributi dovuti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, nonche' al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, alla Cassa unica per gli assegni familiari, alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto e alla Cassa per il trattamento agli impiegati privati richiamati alle armi, i contributi per la tutela della maternita' delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi familiari, quelli per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani e ogni altro contributo di previdenza e di assistenza sociale la cui esazione sia stabilita insieme ad uno dei contributi citati debbono essere versati entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello nel quale e' compresa la scadenza dei periodi di paga ai quali i contributi si riferiscono.

L'acquisto delle marche per le assicurazioni sociali obbligatorie, o il versamento dei contributi base quando la riscossione di essi avvenga con sistemi diversi da quello delle marche ai sensi dell'art. 51 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, deve essere effettuato in coincidenza con il versamento degli altri contributi dovuti presso il medesimo ufficio che riceve il versamento.

Quando i contributi siano dovuti dalle Amministrazioni dello Stato e ricorrano particolari esigenze delle medesime, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro, puo' stabilire deroghe al termine per il versamento dei contributi.

Art 6.

I contributi dovuti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, nonche' al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, alla Cassa unica per gli assegni familiari, alla Cassa per...

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