DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1989, n. 431 - Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali

Coming into Force31 Gennaio 1990
Enactment Date28 Dicembre 1989
Published date16 Gennaio 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/01/16/090G0003/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.12 del 16-01-1990
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 453, e successive modificazioni;

Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A

il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. In attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale medesima, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, di seguito denominata regione, le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato (e da enti pubblici) in materia di finanze regionali e comunali.

  2. Restano ferme le funzioni gia' esercitate dalla regione Valle d'Aosta nella predetta materia.

Art 2.
  1. La Cassa depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro e l'Istituto per il credito sportivo possono concedere mutui alla regione per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 11 della legge 26 novembre 1981, n. 690. 2. E' abrogato l'articolo 27 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

Art 3.
  1. Ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla regione.

  2. La regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attivita' degli enti locali, nonche' all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate agli enti medesimi.

Art 4.
  1. Ai fini dell'assunzione di finanziamenti a medio e lungo termine gli enti locali della Valle d'Aosta devono sentire la regione in ordine alla compatibilita' del progetto o...

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