DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470 - Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di istituzione dell'organo regionale di riesame dei bilanci e rendiconti

Coming into Force05 Ottobre 1975
Published date20 Settembre 1975
Enactment Date28 Marzo 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/09/20/075U0470/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.252 del 20-09-1975 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio del Ministro;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, il tesoro e le finanze; Decreta: Art. 1.

Presso il consiglio regionale e' istituito l'organo regionale di riesame dei bilanci, dei provvedimenti di variazione del bilancio, delle autorizzazioni all'esercizio provvisorio del bilancio e dei rendiconti finanziari della regione che non hanno ottenuto il voto favorevole, espresso separatamente, delle maggioranze dei consiglieri della provincia di Trento e della provincia di Bolzano, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Esso e' nominato, all'inizio di ogni legislatura, dal presidente del consiglio regionale e si compone di tre cittadini elettori del consiglio regionale, ma estranei allo stesso.

Dei tre membri due sono designati, uno per ciascuno, dalla maggioranza dei consiglieri eletti nella provincia di Trento e dalla maggioranza dei consiglieri eletti nella provincia di Bolzano, mentre il terzo, con funzioni di presidente, e' designato dai primi due entro trenta giorni dalle designazioni consiliari.

Art 2.

L'organo regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti deve riunirsi, su convocazione del presidente del consiglio regionale, entro dieci giorni da quello in cui si e' verificata l'ipotesi contemplata dall'ultimo comma dell'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Ai lavori del collegio assiste in qualita' di segretario e di consulente tecnico il capo della ragioneria generale della regione.

Per la validita' delle sedute il collegio deve essere al completo.

Il collegio puo' prendere visione di qualsiasi atto e verbale relativi al tema da decidere e puo' approfondire la cognizione dei temi di dissenso sentendo direttamente la giunta regionale e singoli consiglieri regionali.

Art 3.

L'approvazione del...

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