IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio del Ministro;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, il tesoro e le finanze; Decreta: Art. 1.
Presso il consiglio regionale e' istituito l'organo regionale di riesame dei bilanci, dei provvedimenti di variazione del bilancio, delle autorizzazioni all'esercizio provvisorio del bilancio e dei rendiconti finanziari della regione che non hanno ottenuto il voto favorevole, espresso separatamente, delle maggioranze dei consiglieri della provincia di Trento e della provincia di Bolzano, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Esso e' nominato, all'inizio di ogni legislatura, dal presidente del consiglio regionale e si compone di tre cittadini elettori del consiglio regionale, ma estranei allo stesso.
Dei tre membri due sono designati, uno per ciascuno, dalla maggioranza dei consiglieri eletti nella provincia di Trento e dalla maggioranza dei consiglieri eletti nella provincia di Bolzano, mentre il terzo, con funzioni di presidente, e' designato dai primi due entro trenta giorni dalle designazioni consiliari.