DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 - Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature

Coming into Force05 Ottobre 1975
Enactment Date28 Marzo 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/09/20/075U0475/ORIGINAL
Published date20 Settembre 1975
Official Gazette PublicationGU n.252 del 20-09-1975 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Art. 1.

Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature, esercitate sia direttamente dagli organi dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

Art 2.

Resta ferma la competenza del C.O.N.I. e delle relative federazioni sportive affiliate alle federazioni internazionali limitatamente alle attivita' competitive programmate che sono disciplinate dall'ordinamento sportivo internazionale.

Al fine di rendere razionale l'impiego dei mezzi finanziari destinati alle attivita' sportive ed ai relativi impianti ed attrezzature, il C.O.N.I. e le province di Trento e di Bolzano coordinano periodicamente in un programma gli interventi di rispettiva competenza.

Il C.O.N.I. fissa annualmente d'intesa con le province di Trento e di Bolzano l'ammontare del suo intervento finanziario da erogare alle province stesse tenendo conto delle esigenze concernenti le attivita' sportive e relativi impianti ed attrezzature di loro competenza.

L'Istituto per il credito sportivo fissa annualmente, d'intesa con le province di Trento e di Bolzano, l'ammontare complessivo e la destinazione dei mutui da concedere nell'ambito del rispettivo territorio provinciale.

Art 3.

Le province di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed...

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