DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 142 - Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Universita' degli studi. (11G0182)

Coming into Force07 Settembre 2011
Published date23 Agosto 2011
Enactment Date18 Luglio 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/08/23/011G0182/CONSOLIDATED/20160329
Official Gazette PublicationGU n.195 del 23-08-2011
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed in particolare l'articolo 79, comma 1;

Visto l'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita'

  1. Il presente decreto:

  1. specifica i contenuti della delega di funzioni amministrative e legislative statali in materia di Universita' degli studi di Trento, di seguito in questo decreto denominata «Universita'», alla provincia autonoma di Trento, di seguito nel presente decreto denominata «provincia», e definisce i criteri e le modalita' per l'esercizio delle medesime funzioni;

  2. definisce le specifiche norme relative all'Universita', con particolare riferimento al suo assetto statutario;

  3. determina le modalita' per assicurare la piena integrazione e partecipazione dell'Universita' al sistema delle Universita' italiane e dell'ambito europeo ed internazionale.

Art 2.

Funzioni delegate alla Provincia

  1. Le funzioni in materia di Universita' degli Studi di Trento delegate con l'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono esercitate dalla Provincia in armonia con la Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico e i principi fondamentali della legislazione statale in materia di universita', nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige, dal presente decreto nonche' dai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

  2. Nell'ambito della delega di cui al comma 1 la legge provinciale provvede, in particolare, a disciplinare:

    1. il sistema della programmazione finanziaria e del finanziamento provinciale dell'Universita' per l'attuazione dei Piani strategici di Ateneo approvati dall'Universita' stessa compatibilmente con gli indirizzi generali contenuti nelle leggi e negli atti provinciali di pianificazione generale. Nella programmazione finanziaria disciplinata dalla legge provinciale rientrano anche gli indirizzi e i criteri relativi alla valutazione della sostenibilita'/compatibilita' finanziaria dei piani di Ateneo, il finanziamento e le altre misure di sostegno a favore dell'Universita' per il perseguimento delle proprie finalita', l'attuazione degli obiettivi e per la definizione degli strumenti regolamentari ed operativi che saranno adottati dall'Universita' medesima per la promozione del suo carattere internazionale e residenziale. Per il funzionamento dell'Universita' e per le attivita' di didattica e di ricerca le predette risorse non possono comunque essere stabilite in misura inferiore a quella spettante all'Universita' ai sensi dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, (Istituzione di nuove universita') ed alle altre universita' statali italiane in base ai parametri utilizzati per i medesimi periodi temporali dai competenti organi dello Stato nonche' a quelle assegnate, ai sensi della vigente legislazione provinciale, dalla Provincia all'Universita' medesima per il finanziamento di iniziative di natura ricorrente;

    2. i criteri e le procedure per la definizione delle risorse finanziarie e strumentali da assegnare all'Universita' sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

      1) e' previsto un riferimento temporale pluriennale;

      2) e' prevista una quota base, disciplinata nel rispetto di quanto disposto alla lettera a), destinata al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Universita';

      3) e' disciplinata una quota premiale, in relazione ai risultati raggiunti dall'Ateneo nell'ambito dei propri compiti istituzionali, tra i quali sono ricompresi anche il trasferimento tecnologico e i servizi, assicurando comunque un livello minimo non inferiore a quello utilizzato a livello nazionale per analoghe finalita';

      4) e' disciplinata una quota programmatica, destinata all'attuazione dei progetti di sviluppo dell'Universita' come individuati dalla programmazione strategica provinciale e dell'Ateneo, con riferimento anche alle correlate spese di investimento per beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali;

      5) e' disciplinato il finanziamento per l'edilizia universitaria nonche' la facolta' della Provincia di conferire beni, anche immobili, alla Fondazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l):

      6) e' disciplinato, ferma restando la potesta' legislativa spettante alla Provincia nella materia secondo il proprio ordinamento statutario, il finanziamento delle spese per il diritto allo studio, ivi comprese quelle in conto capitale non correlate a progetti di innovazione e sviluppo di cui ai punti precedenti.

    3. gli indirizzi e i criteri generali per la definizione della disciplina, tra l'altro, del sistema di erogazione dei fondi, del regime di tesoreria e del relativo modello di funzionamento e dei controlli sulla gestione e i risultati dei bilanci. La legge provinciale puo' altresi' prevedere la facolta' dell'Universita' di utilizzare i beni della Provincia e di avvalersi dell'attivita' e dei beni delle societa' e degli altri enti strumentali della Provincia, nonche' di partecipare al loro capitale sociale;

    4. i criteri e le modalita', fondati sull'utilizzazione di indicatori applicati ad un insieme di Universita' di riferimento, anche operanti in altri stati, per assicurare la valutazione, sul piano finanziario, organizzativo e funzionale, dei risultati ottenuti con i finanziamenti di cui alla lettera b) e per l'adozione delle misure correttive da assumersi con gli atti di programmazione successivi, sulla base di quanto disposto da questo comma, nel rispetto comunque dell'autonomia di valutazione e di programmazione di competenza dell'Universita' secondo quanto disposto dal suo Statuto e da questo decreto. Per la valutazione la Provincia si avvale dell'Agenzia nazionale costituita per la valutazione delle universita' statali. Puo' avvalersi, in aggiunta, anche di ulteriori organismi, operanti in ambito europeo o estero. Indicatori, universita' di riferimento e organismo di valutazione sono individuati dalla Provincia, sentita l'Universita' e il Ministero competente in materia di universita'. Il Ministero e l'Universita' si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della proposta: trascorso inutilmente tale termine la Provincia puo' assumere il provvedimento. Ove il provvedimento sia adottato non conformandosi alle osservazioni presentate, esso deve specificatamente motivare ogni scostamento;

    5. i criteri, gli strumenti e le modalita' per l'attuazione del diritto allo studio, perseguendo sia l'offerta di pari opportunita' con il superamento degli ostacoli di' ordine economico e sociale al pieno sviluppo della persona, sia il pieno sostegno alle persone piu' capaci e meritevoli sotto il profilo dei risultati raggiunti, al fine del perseguimento di obiettivi di eccellenza;

    6. la promozione, fermo restando il rispetto dell'autonomia dell'Universita', della collaborazione tra la stessa e le altre universita', gli enti di ricerca ed altri soggetti, pubblici e privati, sia operanti nel territorio provinciale che in ambito nazionale ed internazionale;

    7. la promozione, fermo restando il rispetto dell'autonomia dell'Universita', della collaborazione tra la stessa e il sistema educativo di istruzione e formazione.

  3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale, e nelle more dell'adozione del bilancio consolidato, spetta alla Provincia stabilire, d'intesa con l'Universita', gli obblighi e i vincoli per l'attuazione del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica con riferimento all'Universita'. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, trovano applicazione per l'Universita' le disposizioni previste a livello statale.

  4. La Provincia esercita, tra l'altro, le funzioni spettanti, in base alla legge statale, agli organi centrali dello Stato in materia di regolamenti di Ateneo.

  5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo in ordine al finanziamento dell'Universita' degli studi di Trento a carico del bilancio della Provincia, per la quantificazione degli oneri inerenti la delega relativa all'Universita' degli studi di Trento ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 122, secondo periodo, della legge n. 191 del 2009, la spesa e' determinata in base alla media delle assegnazioni di competenza attribuite all'Universita' per le medesime funzioni nel triennio 2007 - 2009 come indicate nella Tabella allegata. L'assunzione degli oneri a carico della provincia per l'esercizio di tale funzione e' limitata, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), dello Statuto, come modificato con l'articolo 2, comma 107, lett. h), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'importo di 100 milioni di euro annui, decurtato delle spese sostenute dalla medesima provincia per il finanziamento di iniziative e di progetti relativi ai territori confinanti, pari a 40 milioni di euro annui. Gli oneri, a richiesta della provincia o dello Stato, possono essere aggiornati con cadenza...

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