DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 574 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige

Coming into Force11 Agosto 1951
Published date27 Luglio 1951
Enactment Date30 Giugno 1951
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1951/07/27/051U0574/CONSOLIDATED/19920422
Official Gazette PublicationGU n.170 del 27-07-1951
DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art 1.

Lo Statuto richiamato senz'altra indicazione nelle disposizioni che seguono e' lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige contenuto nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Art 2.

Il Presidente della Giunta regionale quando interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri non ha diritto di voto.

TITOLO I Rinvio delle leggi regionali e provinciali Impugnazione delle leggi della Repubblica, della Regione e delle Province
Art 3.

E' rinvio di disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale a norma del primo comma dell'art. 49 dello Statuto e' deliberato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato alla Regione o alla Provincia per il tramite del Commissario del Governo.

La questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale e quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere, previste dal secondo comma dello stesso art. 49, sono promosse dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. In caso di urgenza l'impugnativa e' proposta dal Presidente del Consiglio, salva ratifica del Consiglio dei Ministri nella sua prima riunione.

Il consenso del Governo della Repubblica all'anticipata promulgazione ed entrata in vigore di leggi regionali o provinciali a norma del terzo comma dello stesso art. 49 e' dato dal Presidente del Consiglio, e non preclude l'impugnativa di cui all'art. 82 dello Statuto.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49

Art 4.

Qualora prima dell'emanazione della legge che disciplina il funzionamento della Corte costituzionale, il Governo intenda promuovere, a termini dell'art. 49 dello Statuto, questioni di legittimita' davanti alla Corte costituzionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ne da' comunicazione al Presidente del Consiglio regionale o del Consiglio provinciale per tramite del Commissario del Governo. La comunicazione deve essere fatta, entro il termine stabilito dall'art. 49 predetto, con nota contenente l'indicazione sommaria dei motivi dell'impugnativa. Il Commissario del Governo attesta l'avvenuta comunicazione.

Se entro quindici giorni dall'entrata in funzione della Corte costituzionale, o nel diverso termine che sia stabilito dalle norme per il funzionamento della Corte stessa, non venga proposto ricorso per la questione di legittimita', cessa l'efficacia della predetta comunicazione e la legge puo' essere promulgata.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49

Art 5.

La deliberazione di impugnare leggi e atti aventi valore di leggi della Repubblica a norma dell'art. 83 dello Statuto e' presa dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

La deliberazione di impugnare leggi della Regione o leggi dell'altra Provincia, a norma del terzo comma dell'art. 82 dello Statuto, e' presa dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei componenti ad esso assegnati.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49

Art 6.

Qualora il Consiglio regionale abbia deliberato di impugnare, ai sensi dell'art. 83 dello Statuto, una legge o un atto avente valore di legge della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale prima dell'emanazione della legge che ne disciplinera' il funzionamento, il Presidente della Giunta regionale ne da' comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Commissario del Governo, il quale ne accusa ricevuta.

La comunicazione di cui al precedente comma non sospende la efficacia della legge o dell'atto avente valore di legge della Repubblica.

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49

Art 7.

Le impugnative di una legge o di un atto avente valore di legge della Repubblica da parte del Presidente della Giunta regionale, delle quali e' stata data comunicazione al Governo a termine dell'articolo precedente prima dell'entrata in funzione della Corte costituzionale, devono essere ritualmente proposte entro quindici giorni dall'inizio del funzionamento della Corte stessa, salvo che un termine diverso sia stabilito nella legge sul funzionamento della Corte.

Art 7.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49

TITOLO II Acque e impianti elettrici
Art 8.

La legge regionale puo' disporre, a norma e nei limiti dell'art. 5 dello Statuto, che al riconoscimento, alla concessione e alla rinnovazione delle derivazioni di acque pubbliche non previste dagli articoli 9 e 10 dello Statuto, sia provveduto dall'Amministrazione regionale.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano nel caso di domande concorrenti, quando la trattazione di una di esse rientra nella competenza della autorita' statale.

Art 8.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 381

Art 9.

Alla visita di istruttoria sulle domande per concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico deve essere invitato il rappresentante della Regione.

Copia delle domande di proroga di qualsiasi termine stabilito nei decreti o nei disciplinari riguardanti grandi derivazioni a scopo idroelettrico, deve essere trasmessa alla Regione, la quale puo' esprimere il proprio avviso nel termine perentorio di trenta giorni.

Art 9.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 381

Art 10.

Il Ministero dei lavori pubblici comunica alla Giunta regionale copia dei decreti di concessione di grande derivazione di acque pubbliche e dei relativi disciplinari interessanti il territorio della Regione, nonche' copia delle autorizzazioni provvisorie all'inizio delle opere nel territorio medesimo.

Art 10.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 381

Art 11.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 dello Statuto la Regione dovra' essere sentita anche per la concessione delle autorizzazioni provvisorie di cui all'art. 13 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

A tale effetto la domanda di autorizzazione provvisoria viene comunicata alla Regione la quale puo' esprimere il proprio avviso nel termine perentorio di quindici giorni.

Art 11.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 381

Art 12.

Nelle forniture di energia elettrica previste dall'articolo 10 dello Statuto, la quantita' di energia elettrica, indipendentemente dal luogo dove, secondo la richiesta della Regione, viene effettuata la consegna, si intende...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT