Dopo il comma 9 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, sono aggiunti i seguenti:
9-bis. Le certificazioni di conoscenza delle lingue italiana e/o tedesca che, nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, corrispondono ai livelli A2, B l, B2, C1 sono rispettivamente equipollenti agli attestati di conoscenza della lingua italiana e/o della lingua tedesca di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 1), 2), 3) e 4). Qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di conoscenza di una sola lingua, l'attestazione di cui al predetto articolo 4 e' attribuita all'esito di un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua.
9-ter. Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e i titoli di studio universitari di primo o di secondo livello, se conseguiti rispettivamente in una scuola statale o paritaria di lingua italiana e in una universita' statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4).
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