Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902;
Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, espresso nella adunanza del 12 dicembre 2002;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto di autonomia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 aprile 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.
La rubrica del titolo XIII del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, e' sostituita dalla seguente: «Funzioni di controllo».
Art
2.
L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, e' sostituito dal seguente:
Art. 32. - 1. E' istituita la sezione di controllo della regione Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste.
2. La sezione di cui al comma 1 e' composta da un presidente di sezione e da quattro magistrati della Corte dei conti, due dei quali nominati ai sensi del comma seguente.
3. Alla nomina di due consiglieri, rientranti nel contingente previsto dall'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, provvede il Consiglio dei Ministri, su indicazione del Presidente della regione, da formulare con le modalita' di cui all'articolo 44 dello statuto della regione.
4. I due posti di consigliere di cui al precedente comma 3, aggiuntivi rispetto alla tabella B prevista dalla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, rendono indisponibili un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale della carriera di magistratura della Corte dei conti.
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Art
3.
L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, e' sostituito dal seguente:
Art. 33. - 1. La sezione regionale di controllo esercita, nel rispetto dell'ordinamento regionale ed ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nell'ambito dei programmi annuali dalla stessa deliberati anche sulla base delle richieste della regione, il controllo sulla gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali, ai...