DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 473 - Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale

Coming into Force05 Ottobre 1975
Enactment Date28 Marzo 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/09/20/075U0473/CONSOLIDATED/19920422
Published date20 Settembre 1975
Official Gazette PublicationGU n.252 del 20-09-1975 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'interno, per i lavori pubblici e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Art. 1.

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in ordine alle autorizzazioni in materia di finanza locale e alle integrazioni, anche ai fini del risanamento dei bilanci dei comuni, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Restano salve le competenze della regione in materia di ordinamento dei comuni.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'interno, per i lavori pubblici e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Art. 1. ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 16 MARZO 1992, N. 268

Art 2.

Nella vigilanza e tutela di cui all'art. 54, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si intendono compresi tutti i provvedimenti di controllo in materia di finanza locale.

Art 3.

L'imposta di soggiorno, che la regione puo' stabilire in virtu'...

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