IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1.
Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e' sostituito dal seguente:
3. Nelle localita' ladine gli atti pubblici destinati alla generalita' dei cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralita' di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali e' prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico o dell'affissione e le carte di identita' sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina.
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella...