DECRETO LEGISLATIVO 16 settembre 1996, n. 514 - Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione FriuliVenezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro

Coming into Force19 Ottobre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/10/04/096G0533/ORIGINAL
Published date04 Ottobre 1996
Enactment Date16 Settembre 1996
Official Gazette PublicationGU n.233 del 04-10-1996
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la commissione paritetica prevista dall'art. 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Delega delle funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro

  1. Al fine di realizzare nella regione Friuli-Venezia Giulia un organico sistema di servizi per l'impiego, a decorrere dal 1 gennaio 1997 e' delegato a detta regione l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite all'ufficio regionale e agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nonche' alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, eccettuate le funzioni relative alla composizione delle controversie individuali di lavoro trattate nell'ambito della commissione provinciale di conciliazione e le funzioni relative alla ricognizione e al monitoraggio del costo del lavoro, dell'osservatorio sindacale e dei conflitti di lavoro.

  2. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente sullo svolgimento delle funzioni amministrative nella materia del presente decreto.

  3. La regione disciplina le funzioni delegate con norme legislative di organizzazione, di spesa e di attuazione.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 65 dello statuto speciale...

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