DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 265 - Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano

Coming into Force07 Maggio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/04/22/092G0299/ORIGINAL
Enactment Date16 Marzo 1992
Published date22 Aprile 1992
Official Gazette PublicationGU n.94 del 22-04-1992 - Suppl. Ordinario n. 69
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 89, 100 e 107 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Nel conservatorio di musica di Bolzano l'insegnamento delle materie elencate nella tabella allegata e' impartito in lingua italiana ed in lingua tedesca, per classi formate annualmente sulla base delle richieste degli allievi o, se minori di anni quattordici, dei genitori.

  2. L'insegnamento delle materie diverse da quelle di cui al comma 1 e' impartito da docenti i quali, nei limiti di quanto occorrente all'insegnamento della disciplina, siano in grado di usare la lingua italiana e quella tedesca.

  3. Se sono introdotte classi di concorso per nuovi insegnamenti, l'inserimento di taluno di essi nella tabella allegata puo' essere disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la provincia autonoma.

Art 2.
  1. Alle cattedre per l'insegnamento delle materie di cui all'art. 1, comma 1, accedono docenti rispettivamente di madre lingua italiana e di madre lingua tedesca mediante concorsi distinti per i candidati di madre lingua tedesca, ovvero mediante graduatorie distinte per il conferimento delle supplenze, ovvero mediante trasferimenti.

  2. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi del comma 1, l'insegnamento e' impartito da supplenti temporanei, con precedenza per coloro che comprovano la conoscenza delle due lingue, anche in deroga all'art. 1, comma 1.

  3. Per i docenti di cui all'art. 1, comma 2, la conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei limiti indicati dal medesimo comma 2 dell'art. 1 e nei casi previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, e' accertata mediante colloquio da una commissione di quattro componenti, nominata dal Ministro della pubblica istruzione, e composta dal direttore del conservatorio che la presiede, dal vice direttore e da due direttori anche incaricati o docenti di ruolo di altro conservatorio ovvero esperti nelle specifiche discipline musicali, uno dei quali designato dalla provincia autonoma.

  4. Per i docenti che abbiano titolo ad essere nominati in ruolo a seguito di procedure concorsuali e chiedano di essere assegnati al conservatorio di Bolzano e per i docenti di ruolo che aspirino ad essere trasferiti nel predetto conservatorio, il colloquio di cui al comma 3 si svolge prima dell'adozione del provvedimento di destinazione secondo procedure da definire con apposita ordinanza. Con istanza presentata entro dieci giorni successivi all'invito a sostenere il predetto colloquio, il docente puo' chiedere di sostenere il colloquio stesso nell'ambito del primo anno scolastico per il quale ottiene la nomina o il...

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