IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 89, 100 e 107 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.
Nel conservatorio di musica di Bolzano l'insegnamento delle materie elencate nella tabella allegata e' impartito in lingua italiana ed in lingua tedesca, per classi formate annualmente sulla base delle richieste degli allievi o, se minori di anni quattordici, dei genitori.
L'insegnamento delle materie diverse da quelle di cui al comma 1 e' impartito da docenti i quali, nei limiti di quanto occorrente all'insegnamento della disciplina, siano in grado di usare la lingua italiana e quella tedesca.
Se sono introdotte classi di concorso per nuovi insegnamenti, l'inserimento di taluno di essi nella tabella allegata puo' essere disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la provincia autonoma.