DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 140 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanita' penitenziaria. (11G0181)

Coming into Force04 Settembre 2011
Published date20 Agosto 2011
Enactment Date18 Luglio 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/08/20/011G0181/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.193 del 20-08-2011
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Visto l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008;

Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 28 ottobre 2010;

Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge Costituzionale n. 3 del 1948;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, e per la pubblica amministrazione e l'innovazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto

  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 56 della legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e in attuazione dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le modalita', i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario della Regione delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanita' penitenziaria.

Art 2.

Trasferimento delle funzioni sanitarie

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Servizio sanitario della regione tutte le funzioni sanitarie svolte nell'ambito del territorio regionale dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita' terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonche' per il collocamento, disposto dall'autorita' giudiziaria, nelle comunita' terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. Tra le funzioni sanitarie rientrano quelle di cui all'articolo 4, comma 5 del presente decreto.

  2. La Regione assicura l'espletamento delle funzioni trasferite con il presente decreto attraverso le Aziende sanitarie comprese nel proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento.

Art 3.

Modalita' ed esercizio delle funzioni e organizzazione

  1. La Regione nell'ambito della propria autonomia statutaria disciplina con propri provvedimenti l'esercizio delle funzioni trasferite e le relative modalita' organizzative, gli obiettivi e gli interventi del Servizio sanitario nazionale da attuare a tutela della...

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