DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 140 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanita' penitenziaria. (11G0181)

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Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Visto l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008;

Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 28 ottobre 2010;

Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge Costituzionale n. 3 del 1948;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, e per la pubblica amministrazione e l'innovazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto

  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 56 della legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e in attuazione dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le modalita', i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario della Regione delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanita' penitenziaria.

Art 2.

Trasferimento delle funzioni sanitarie

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Servizio sanitario della regione tutte le funzioni sanitarie svolte nell'ambito del territorio regionale dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita' terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonche' per il collocamento, disposto dall'autorita' giudiziaria, nelle comunita' terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. Tra le funzioni sanitarie rientrano quelle di cui all'articolo 4, comma 5 del presente decreto.

  2. La Regione assicura l'espletamento delle funzioni trasferite con il presente decreto attraverso le Aziende sanitarie comprese nel proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento.

Art 3.

Modalita' ed esercizio delle funzioni e organizzazione

  1. La Regione nell'ambito della propria autonomia statutaria disciplina con propri provvedimenti l'esercizio delle funzioni trasferite e le relative modalita' organizzative, gli obiettivi e gli interventi del Servizio sanitario nazionale da attuare a tutela della...

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