DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278 - Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di turismo ed industrie alberghiere

Coming into Force10 Agosto 1974
Enactment Date22 Marzo 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/07/26/074U0278/CONSOLIDATED/19920422
Published date26 Luglio 1974
Official Gazette PublicationGU n.196 del 26-07-1974
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Art. 1.

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di turismo e industria alberghiera, comprese le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nella stessa materia sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

Art 2.

Sono inoltre esercitate dalle province le funzioni amministrative degli organi dello Stato e della regione in ordine agli altri enti, istituzioni e organizzazioni locali operanti nelle materie di cui al precedente art. 1.

In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel precedente comma il personale dipendente e' trasferito a domanda alle province conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili sono trasferiti al patrimonio delle province.

Art 2.

Sono inoltre esercitate dalle province le funzioni amministrative degli organi dello Stato e della regione in ordine agli altri enti, istituzioni e organizzazioni locali operanti nelle materie di cui al precedente art. 1. In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel precedente comma, la legge stessa provvede in ordine al personale e ai beni degli enti soppressi.

Art 3.

Ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT