DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1974, n. 530 - Norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, sull'istituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano

Coming into Force27 Novembre 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/11/12/074U0530/ORIGINAL
Enactment Date02 Agosto 1974
Published date12 Novembre 1974
Official Gazette PublicationGU n.294 del 12-11-1974
Titolo I ORDINAMENTO DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, sulla costituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con la quale sono state trasferite al predetto Dicastero le funzioni gia' esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1. Scopi del Comitato

Il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ha sede in Roma ed e' posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Esso persegue le finalita' previste dalla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.).

Art 2.

Organi

Sono organi del Comitato olimpico nazionale italiano:

  1. il Consiglio nazionale;

  2. la giunta esecutiva;

  3. il presidente;

  4. il segretario generale;

  5. il collegio dei revisori dei conti.

Le federazioni sportive nazionali sono organi del comitato relativamente all'esercizio delle attivita' sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza.

Sono organi periferici i comitati provinciali.

Un delegato del Comitato olimpico nazionale italiano coordina, in sede regionale, le attivita' dei comitati provinciali.

Art 3.

Requisiti per rivestire cariche

Le persone che rivestono cariche in seno agli organi del Comitato olimpico nazionale italiano devono avere i seguenti requisiti:

  1. essere cittadini italiani;

  2. non aver riportato condanne per delitto doloso;

  3. non essere stati assoggettati, da parte del Comitato olimpico nazionale italiano o di una federazione sportiva nazionale, a squalifica o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno.

Art 4.

Composizione del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale e' composto dal presidente del comitato, che lo presiede e dai presidenti delle federazioni sportive nazionali. Vi esercita le funzioni di segretario, il segretario generale del comitato.

Il Consiglio dura in carica quattro anni.

Intervengono alle adunanze, senza diritto al voto, i membri italiani del Comitato internazionale olimpico.

Alle riunioni possono partecipare, senza diritto al voto, un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo e, ove siano invitati, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione ed uno del Ministero della difesa.

Art 5.

Compiti del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale:

  1. designa il presidente;

  2. elegge nel suo seno due vice-presidenti;

  3. elegge i sei membri della giunta esecutiva;

  4. nomina il segretario generale, a norma dell'articolo 18 del presente regolamento;

  5. stabilisce gli indirizzi generali dell'attivita' dell'Ente e quelli per la diffusione dell'idea olimpica, anche in attuazione delle direttive del C.I.O.;

  6. delibera i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi ed approva la relazione della giunta esecutiva sulla gestione dell'Ente;

  7. delibera sull'ordinamento degli uffici;

  8. delibera il regolamento concernente il trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale e del segretario generale;

  9. delibera, ai sensi delle presenti norme, sulle domande di adesione di nuove federazioni sportive nazionali;

  10. approva, ove non sia diversamente disposto dalla legge, gli statuti delle federazioni sportive e stabilisce i criteri fondamentali ai quali il presidente deve attenersi per l'approvazione dei regolamenti interni delle federazioni stesse, previsti dall'art. 5, ultimo capoverso, della legge 16 febbraio 1942, n. 426;

  11. delibera sulle proposte di nomina da parte degli organi competenti dei commissari straordinari alle federazioni sportive nazionali per accertate gravi irregolarita' di gestione o di funzionamento sportivo degli organi federali;

  12. delibera la misura dei compensi a qualsiasi titolo spettanti al presidente e la misura dei gettoni di presenza, di cui al successivo art. 24, ai componenti degli organi collegiali;

  13. stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attivita' sportiva dilettantistica da quella professionistica;

  14. riconosce, salvo delega alla giunta esecutiva, le societa' sportive nazionali;

  15. delibera il regolamento di amministrazione e contabilita';

  16. delibera su ogni altro argomento che gli sia sottoposto dal presidente o dalla giunta, o di cui sia stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da almeno dieci membri.

Art 6.

Convocazione e deliberazione del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale e' convocato dal presidente in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per l'esame dei bilanci preventivo e consuntivo ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente stesso o la giunta esecutiva lo ritengano necessario, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del Consiglio nazionale aventi diritto a voto, entro quaranta giorni dalla richiesta stessa.

L'avviso di convocazione e' fatto con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i componenti del Consiglio nazionale, ed e' comunicato ai componenti del collegio dei revisori ed al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Nel caso di convocazione straordinaria, su richiesta di un terzo dei membri, l'ordine del giorno deve specificare le proposte contenute nella richiesta.

Salvo che non sia diversamente disposto, per la validita' delle riunioni del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto a voto.

Le proposte di deliberazione sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza, con diritto a voto.

Art 7.

Composizione della giunta esecutiva

La giunta esecutiva e' composta dal presidente del comitato, che la presiede, dai due vice-presidenti, dai sei membri eletti dal Consiglio nazionale e dal segretario generale che vi esplica le funzioni di segretario.

Possono partecipare, inoltre, alla giunta esecutiva, ai sensi dell'art. 24 dello statuto del Comitato internazionale olimpico, i membri italiani di detto comitato, senza diritto a voto.

La giunta dura in carica quattro anni.

Art 8.

Requisiti di partecipazione alla giunta

Possono essere eletti componenti della giunta esecutiva coloro che siano stati, per almeno un biennio, membri elettivi dell'organo direttivo di una federazione sportiva o, per almeno sei anni consecutivi, componenti di un comitato provinciale.

Art 9.

Compiti della giunta

La giunta esecutiva:

  1. provvede alla direzione ed alla gestione amministrativa secondo le direttive del Consiglio nazionale;

  2. predispone la relazione sulla gestione, il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;

  3. esercita il potere di controllo sui servizi ed uffici e su tutte le federazioni sportive nazionali;

  4. esamina i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi deliberati dalle federazioni sportive nazionali, da redigersi secondo uno schema tipo;

  5. esamina gli statuti ed i regolamenti interni delle federazioni sportive nazionali e li propone alla rispettiva approvazione del Consiglio nazionale e del presidente;

  6. predispone le norme relative all'ordinamento degli uffici, alla assunzione, allo stato...

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