LEGGE 31 luglio 1959, n. 617 - Istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo

Coming into Force29 Agosto 1959
End of Effective Date03 Agosto 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1959/08/14/059U0617/CONSOLIDATED/19930605
Published date14 Agosto 1959
Enactment Date31 Luglio 1959
Official Gazette PublicationGU n.195 del 14-08-1959
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art 2.

Il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono soppressi. Le relative attribuzioni sono devolute al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Allo stesso Ministero e' attribuita la vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti di esso.

Art 3.

Al Ministro per il turismo e lo spettacolo sono devolute:

  1. le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri nei riguardi dell'Istituto per il credito sportivo;

  2. le attribuzioni spettanti al Ministro per l'interno, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1 luglio 1926, h. 1380, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardo alle stazioni di cura, di soggiorno e di turismo;

  3. le attribuzioni spettanti allo stesso Ministro per l'interno ai sensi del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, sull'ordinamento della imposta di soggiorno, di cura e di turismo.

I provvedimenti concernenti il riconoscimento e le modificazioni del carattere di stazione di cura soggiorno e turismo al territorio di un Comune e dei consorzi interprovinciali delle stazioni stesse, sono adottati di concerto con il Ministro per l'interno.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo fa parte del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Art 4.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero dei turismo e dello spettacolo da presentarsi al Parlamento saranno allegati la relazione annuale degli organi amministrativi del C.O.N.I. sull'attivita' svolta e sull'andamento della gestione, il bilancio dell'Istituto per il credito sportivo con un elenco dei mutui concessi nell'anno, nonche' una relazione annuale del Consiglio di amministrazione dell'E.N.I.T. sull'attivita' svolta e sull'andamento della gestione.

Art 5.

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo sono istituite:

1) la Direzione generale del turismo;

2) la Direzione generale dello spettacolo;

3) la Direzione generale degli affari generali e del personale.

E' altresi' istituita presso il Ministero predetto la Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

Art 6.

Il Consiglio centrale delle stazioni di cura, soggiorno e turismo e soppresso. Le relative attribuzioni sono devolute al Consiglio centrale del turismo.

Art 7.

Il Servizio delle informazioni e l'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica rimangono, con le rispettive attribuzioni, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art 7.

Il Servizio delle informazioni e l'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica rimangono, con le rispettive attribuzioni, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.1

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