E' istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo.
LEGGE 31 luglio 1959, n. 617 - Istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo
Coming into Force | 29 Agosto 1959 |
End of Effective Date | 03 Agosto 1993 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1959/08/14/059U0617/CONSOLIDATED/19930605 |
Published date | 14 Agosto 1959 |
Enactment Date | 31 Luglio 1959 |
Official Gazette Publication | GU n.195 del 14-08-1959 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono soppressi. Le relative attribuzioni sono devolute al Ministero del turismo e dello spettacolo.
Allo stesso Ministero e' attribuita la vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti di esso.
Al Ministro per il turismo e lo spettacolo sono devolute:
le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri nei riguardi dell'Istituto per il credito sportivo;
le attribuzioni spettanti al Ministro per l'interno, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1 luglio 1926, h. 1380, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardo alle stazioni di cura, di soggiorno e di turismo;
le attribuzioni spettanti allo stesso Ministro per l'interno ai sensi del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, sull'ordinamento della imposta di soggiorno, di cura e di turismo.
I provvedimenti concernenti il riconoscimento e le modificazioni del carattere di stazione di cura soggiorno e turismo al territorio di un Comune e dei consorzi interprovinciali delle stazioni stesse, sono adottati di concerto con il Ministro per l'interno.
Il Ministro per il turismo e lo spettacolo fa parte del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero dei turismo e dello spettacolo da presentarsi al Parlamento saranno allegati la relazione annuale degli organi amministrativi del C.O.N.I. sull'attivita' svolta e sull'andamento della gestione, il bilancio dell'Istituto per il credito sportivo con un elenco dei mutui concessi nell'anno, nonche' una relazione annuale del Consiglio di amministrazione dell'E.N.I.T. sull'attivita' svolta e sull'andamento della gestione.
Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo sono istituite:
1) la Direzione generale del turismo;
2) la Direzione generale dello spettacolo;
3) la Direzione generale degli affari generali e del personale.
E' altresi' istituita presso il Ministero predetto la Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.
Il Consiglio centrale delle stazioni di cura, soggiorno e turismo e soppresso. Le relative attribuzioni sono devolute al Consiglio centrale del turismo.
Il Servizio delle informazioni e l'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica rimangono, con le rispettive attribuzioni, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Servizio delle informazioni e l'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica rimangono, con le rispettive attribuzioni, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.1
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