LEGGE 16 dicembre 1985, n. 752 - Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

Coming into Force05 Gennaio 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/12/21/085U0752/CONSOLIDATED/19910525
Published date21 Dicembre 1985
Enactment Date16 Dicembre 1985
Official Gazette PublicationGU n.300 del 21-12-1985
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge, 22 luglio 1975, n. 382, nonche' del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.

Sono fatte salve le competenze che nella suddetta materia hanno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

E' fatta, altresi', salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e relativo regolamento di esecuzione.

Art 2.

I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;

2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;

3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;

5) Tuber aestivum var. uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;

6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;

8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;

9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nello allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

L'esame per l'accertamento delle specie puo' essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nello allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facolta' di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Universita' mediante rilascio di certificazione scritta.

Art 2.

I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;

2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;

3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;

5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato.

6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;

8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;

9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nello allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

L'esame per l'accertamento delle specie puo' essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nello allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facolta' di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Universita' mediante rilascio di certificazione scritta.

Art 3.

La raccolta dei tartufi e' libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

Hanno diritto di proprieta' sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprieta' si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purche' vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata".

Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.

Nulla e' innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

Art 4.

I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonche' per l'impianto di nuove tartufaie.

Nel caso di contiguita' dei loro fondi la tabellazione puo' essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro.

Art 5.

Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneita'.

Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono gia' muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopracitato esame, di apposito tesserino di idoneita' con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.

Sul tesserino devono essere riportate le generalita' e la fotografia.

L'eta' minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.

Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a cio' addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprieta'.

E' in ogni caso vietato:

  1. la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;

  2. la raccolta dei tartufi immaturi;

  3. la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;

  4. la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali.

Art 6.

Le regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.

Le regioni provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalita' di raccolta e per la vigilanza. La raccolta e' consentita normalmente nei periodi sottoindicati:

1) Tuber magnatum, dal 1 ottobre al 31 dicembre;

2) Tuber melanosporum, dal 15 novembre ai 15 marzo;

3) Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo;

4) Tuber aestivum, dal 1 maggio al 30 novembre;

5) Tuber aestivum var. uncinatum, dal 1 ottobre al 31 dicembre;

6) Tuber brumale, dal 1 gennaio al 15 marzo;

7) Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile;

8) Tuber macrosporum, dal 1...

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